Imputato sottoposto ad amministrazione di sostegno e il proprio diritto di nominare un difensore di fiducia

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Il tema è stato recentemente affrontato da due sentenze della Corte di Cassazione Penale che si vanno ad analizzare sinteticamente.

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza 25 gennaio 2018, n. 3659 – Pres. Rosi; Rel. Scarcella
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3659 del 25 gennaio 2018, ha affrontato la questione della nomina del difensore di fiducia da parte dell’amministratore di sostegno di un imputato. La Corte ha stabilito che se l’amministratore è espressamente autorizzato dal giudice tutelare a nominare un difensore, non vi è violazione del diritto di difesa. Il giudice tutelare ha il potere di conformare i poteri dell’amministratore, incluso quello di nominare un difensore fiduciario, se ciò è ritenuto necessario per proteggere gli interessi dell’imputato nel processo penale. La Corte ha anche chiarito che la mera sottoposizione a un’amministrazione di sostegno non implica automaticamente l’incapacità di partecipare consapevolmente al processo, distinguendo tra incapacità processuale e mancanza di imputabilità.

Corte di Cassazione Penale, II Sezione, Sentenza n. 34753 del 31 maggio-9 agosto 2023
La sentenza n. 34753 del 31 maggio-9 agosto 2023 della Corte di Cassazione ha confermato che un imputato sotto amministrazione di sostegno conserva il diritto di nominare un difensore di fiducia. L’amministrazione di sostegno, secondo l’articolo 409 del codice civile, non toglie al beneficiario la capacità di agire per gli atti che non richiedono l’assistenza esclusiva dell’amministratore. Pertanto, se l’imputato è capace di intendere e di volere, può esercitare il diritto di scegliere autonomamente un difensore.

Confronto e Conclusioni
Entrambe le sentenze riconoscono l’importanza della capacità di agire dell’imputato sottoposto ad amministrazione di sostegno. La sentenza del 2018 enfatizza il ruolo del giudice tutelare nell’autorizzare l’amministratore di sostegno a nominare un difensore, mentre la sentenza del 2023 sottolinea la capacità residua dell’imputato di fare tale scelta. In entrambi i casi, la capacità di intendere e di volere dell’imputato è il criterio fondamentale per determinare la validità della nomina del difensore.
La giurisprudenza mostra un’evoluzione verso il riconoscimento dell’autonomia dell’imputato, pur nel contesto di un’amministrazione di sostegno. La capacità di agire non è completamente rimossa, ma limitata solo agli atti che il giudice specifica nel decreto di amministrazione di sostegno. Questo approccio rispetta la dignità e l’autonomia dell’individuo, garantendo nel contempo la protezione necessaria attraverso l’amministrazione di sostegno.
In conclusione, la giurisprudenza sembra orientata a bilanciare la protezione degli individui vulnerabili con il mantenimento della loro autonomia legale, in particolare nel contesto del diritto penale e della capacità di scegliere un difensore di fiducia.