È possibile presentare un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno da parte del diretto interessato?

In Italia, la figura dell’amministratore di sostegno rappresenta un importante strumento giuridico volto a tutelare le persone parzialmente o totalmente incapaci di curare i propri interessi a causa di infermità o disabilità.

Normativa di Riferimento

La normativa che regola l’amministrazione di sostegno è contenuta negli articoli 404-413 del Codice Civile, introdotti con la Legge n. 6/2004. Questa normativa si inserisce nel più ampio contesto dei diritti delle persone con disabilità, mirando a garantire la loro protezione e autonomia.

Chi può Presentare il Ricorso

Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può essere presentato da diverse figure:

Diretto Interessato: La persona che necessita di sostegno può autonomamente presentare il ricorso.

Altri Soggetti: Parenti o affini entro il quarto grado, coniuge, partner in unione civile, convivente, tutore, curatore, pubblico ministero o altri soggetti interessati.

Presupposti per la Nomina

La nomina di un amministratore di sostegno si basa su specifici presupposti:

Incapacità: La persona deve essere incapace, anche solo parzialmente, di gestire i propri interessi.

Necessità di Protezione: Deve essere evidente la necessità di un sostegno per la tutela dei diritti e la gestione degli interessi dell’interessato.

Procedura di Nomina

Presentazione del Ricorso: Il ricorso va presentato al tribunale competente, ovvero il luogo di residenza o di domicilio dell’interessato.

Valutazione del Tribunale: Il giudice tutelare valuta il caso, ascoltando l’interessato e acquisendo informazioni necessarie.

Decisione e Nomina: In base alla valutazione, il tribunale decide sulla nomina e definisce i compiti specifici dell’amministratore.

Considerazioni Finali

L’amministrazione di sostegno in Italia si caratterizza per la sua natura personalizzata, adattandosi alle esigenze specifiche dell’interessato. La possibilità di revisione e modifica da parte del tribunale garantisce un adeguamento continuo alle condizioni dell’interessato.

L’amministratore di sostegno rappresenta una figura chiave nel diritto civile italiano, essenziale per garantire la tutela e l’autonomia delle persone con disabilità o infermità. La sua nomina, regolata da una normativa specifica e interpretata attraverso la giurisprudenza, richiede un’attenta valutazione e un approccio personalizzato, testimoniando l’impegno del sistema legale italiano verso la protezione dei diritti delle persone più vulnerabili.

Tutto ciò premesso si può con certezza rispondere affermativamente al quesito circa la possibilità che il diretto interessato possa proporre un ricorso per la nomina in suo favore di un amministratore di sostegno.

Cass. civ sez. I, n.1667 del 19.01.2023 – l’audizione del beneficiario per la verifica dei suoi effettivi interessi

La sentenza della Corte di Cassazione civile sez. I, n. 1667 del 19 gennaio 2023, si occupa di una questione relativa all’amministrazione di sostegno, con particolare attenzione all’audizione personale del beneficiario e alla scelta dell’amministratore di sostegno.

Fatti di Causa: Il caso riguarda la richiesta di interdizione di una donna, B.M.T., per infermità mentale, avanzata dal padre e opposta dalla madre. Il tribunale aveva rigettato la richiesta di interdizione e aveva nominato un amministratore di sostegno esterno alla famiglia, in considerazione del clima di conflitto tra i genitori. La madre, D.L.G.I., aveva presentato reclamo contro questa decisione, sostenendo che la figlia avesse espresso il desiderio di avere lei come amministratrice di sostegno e lamentando la mancata audizione della figlia nel procedimento di amministrazione di sostegno e la privazione della possibilità per la figlia di compiere atti di ordinaria amministrazione.

Ragioni della Decisione: La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della madre principalmente sulla base del primo motivo, relativo alla mancata audizione della beneficiaria. La Corte ha sottolineato l’importanza dell’audizione personale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno come adempimento essenziale, in linea con la dignità della persona e funzionale all’accertamento dei presupposti dell’istituto dell’amministrazione di sostegno. La Corte ha evidenziato che l’audizione è necessaria per valutare le condizioni psicofisiche attuali del beneficiario e per adottare provvedimenti adeguati alle sue esigenze.

La Corte ha ritenuto che la mancata audizione della beneficiaria fosse un errore procedurale significativo, in quanto l’audizione precedente era avvenuta in un contesto diverso (procedimento di interdizione) e non poteva sostituire l’audizione specifica per l’amministrazione di sostegno. Inoltre, la Corte ha osservato che la volontà della beneficiaria, espressa in una lettera, non era stata adeguatamente considerata e che non erano state fornite prove sufficienti per giustificare la scelta di un amministratore di sostegno esterno alla famiglia.

Conclusioni La decisione della Corte di Cassazione si inserisce nel solco dei principi giuridici che tutelano i diritti delle persone con disabilità, in particolare quelli derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità. La sentenza enfatizza il diritto alla partecipazione personale e diretta del beneficiario nel procedimento che lo riguarda, nonché il rispetto della sua volontà e preferenze.

Dal punto di vista tecnico-giuridico, la sentenza ribadisce l’importanza dell’audizione personale come garanzia procedurale fondamentale e come strumento per la valutazione adeguata e personalizzata delle esigenze del beneficiario. Inoltre, la decisione sottolinea il principio secondo cui la scelta dell’amministratore di sostegno deve essere guidata dall’interesse del beneficiario e dalla necessità di evitare conflitti di interesse, e che tale scelta deve essere adeguatamente motivata e basata su prove concrete.

La sentenza rappresenta un importante precedente per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e per l’interpretazione delle norme relative all’amministrazione di sostegno, confermando l’importanza di un approccio centrato sulla persona e sulle sue capacità residue.

Imputato sottoposto ad amministrazione di sostegno e il proprio diritto di nominare un difensore di fiducia

Il tema è stato recentemente affrontato da due sentenze della Corte di Cassazione Penale che si vanno ad analizzare sinteticamente.

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza 25 gennaio 2018, n. 3659 – Pres. Rosi; Rel. Scarcella
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3659 del 25 gennaio 2018, ha affrontato la questione della nomina del difensore di fiducia da parte dell’amministratore di sostegno di un imputato. La Corte ha stabilito che se l’amministratore è espressamente autorizzato dal giudice tutelare a nominare un difensore, non vi è violazione del diritto di difesa. Il giudice tutelare ha il potere di conformare i poteri dell’amministratore, incluso quello di nominare un difensore fiduciario, se ciò è ritenuto necessario per proteggere gli interessi dell’imputato nel processo penale. La Corte ha anche chiarito che la mera sottoposizione a un’amministrazione di sostegno non implica automaticamente l’incapacità di partecipare consapevolmente al processo, distinguendo tra incapacità processuale e mancanza di imputabilità.

Corte di Cassazione Penale, II Sezione, Sentenza n. 34753 del 31 maggio-9 agosto 2023
La sentenza n. 34753 del 31 maggio-9 agosto 2023 della Corte di Cassazione ha confermato che un imputato sotto amministrazione di sostegno conserva il diritto di nominare un difensore di fiducia. L’amministrazione di sostegno, secondo l’articolo 409 del codice civile, non toglie al beneficiario la capacità di agire per gli atti che non richiedono l’assistenza esclusiva dell’amministratore. Pertanto, se l’imputato è capace di intendere e di volere, può esercitare il diritto di scegliere autonomamente un difensore.

Confronto e Conclusioni
Entrambe le sentenze riconoscono l’importanza della capacità di agire dell’imputato sottoposto ad amministrazione di sostegno. La sentenza del 2018 enfatizza il ruolo del giudice tutelare nell’autorizzare l’amministratore di sostegno a nominare un difensore, mentre la sentenza del 2023 sottolinea la capacità residua dell’imputato di fare tale scelta. In entrambi i casi, la capacità di intendere e di volere dell’imputato è il criterio fondamentale per determinare la validità della nomina del difensore.
La giurisprudenza mostra un’evoluzione verso il riconoscimento dell’autonomia dell’imputato, pur nel contesto di un’amministrazione di sostegno. La capacità di agire non è completamente rimossa, ma limitata solo agli atti che il giudice specifica nel decreto di amministrazione di sostegno. Questo approccio rispetta la dignità e l’autonomia dell’individuo, garantendo nel contempo la protezione necessaria attraverso l’amministrazione di sostegno.
In conclusione, la giurisprudenza sembra orientata a bilanciare la protezione degli individui vulnerabili con il mantenimento della loro autonomia legale, in particolare nel contesto del diritto penale e della capacità di scegliere un difensore di fiducia.

Amministrazione di sostegno – l’autorizzazione per la sottoscrizione di transazioni

Come noto l’amministrazione di sostegno è un istituto giuridico previsto dal diritto italiano per tutelare le persone che, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Alcune caratteristiche principali dell’amministrazione di sostegno:

Finalità: L’obiettivo principale dell’amministrazione di sostegno è garantire la tutela delle persone incapaci, intervenendo nella loro vita solo nella misura necessaria e cercando di preservare al massimo la loro autonomia e autodeterminazione.

Amministratore di sostegno: La persona designata dal giudice tutelare per assistere e rappresentare il beneficiario nelle sue decisioni e negli atti giuridici è chiamata “amministratore di sostegno”. L’amministratore può essere un familiare, un amico o un professionista, e deve agire sempre nell’interesse del beneficiario, tenendo conto delle sue aspirazioni e bisogni.

Poteri e limiti: L’ambito di intervento dell’amministratore di sostegno è definito dal giudice nel decreto di nomina. L’amministratore può essere autorizzato a compiere atti di ordinaria amministrazione (es. gestione della quotidianità) senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Per gli atti di straordinaria amministrazione (es. vendita di un immobile, sottoscrizione di transazioni), è generalmente richiesta l’autorizzazione del giudice tutelare.

Flessibilità: Una delle caratteristiche distintive dell’amministrazione di sostegno rispetto ad altri istituti di protezione (come l’interdizione o l’inabilitazione) è la sua flessibilità. Il giudice può modificare l’ambito di competenza dell’amministratore in base alle mutate esigenze del beneficiario.

Durata: L’amministrazione di sostegno può avere una durata temporanea o indefinita, a seconda delle necessità del beneficiario. Periodicamente, l’amministratore è tenuto a presentare al giudice tutelare una relazione sull’attività svolta e sulla situazione del beneficiario.

Revoca: L’amministrazione di sostegno può essere revocata dal giudice tutelare qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l’istituzione o in caso di inadeguatezza dell’amministratore.

L’amministrazione di sostegno rappresenta quindi uno strumento di tutela flessibile e rispettoso della dignità e dei diritti della persona, mirato a garantire il benessere e la protezione di chi non è in grado di prendersi cura di sé a causa di condizioni di salute particolari.

Le norme che regolano l’istituto sono:

Legge n. 6/2004: Questa legge ha introdotto nel codice civile l’istituto dell’amministrazione di sostegno. La norma prevede che una persona, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, che si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno. Questa misura è meno drastica rispetto all’interdizione e all’inabilitazione e si caratterizza per la sua flessibilità e capacità di essere modificata in base alle esigenze del beneficiario.

Sentenza Corte Costituzionale n. 440/05: Questa sentenza ha chiarito che la scelta tra l’amministrazione di sostegno e le misure più limitanti dell’interdizione o dell’inabilitazione non dipende dalla gravità dell’incapacità o della patologia, ma dalla concreta idoneità della misura a realizzare la piena tutela del soggetto.

Articolo 411 del codice civile: Questo articolo regolamenta le autorizzazioni del giudice tutelare per gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno. In particolare, per gli atti di straordinaria amministrazione, come la sottoscrizione di transazioni, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.

Riforma Cartabia: Questa riforma, ha introdotto importanti novità riguardo l’amministrazione di sostegno, puntando a garantire maggiori diritti e libertà agli incapaci. Ha previsto la semplificazione delle procedure di nomina degli amministratori di sostegno e ha introdotto nuovi strumenti per favorire l’autonomia delle persone assistite.

Nello specifico, l’amministratore di sostegno può necessitare dell’autorizzazione del giudice tutelare per compiere determinati atti. In particolare l’amministratore di sostegno può agire per gli atti di ordinaria amministrazione in virtù di quanto indicato nel decreto di nomina. Questo decreto può variare in termini di restrizioni a seconda dei casi specifici, ma la misura è sempre adattabile alle esigenze del beneficiario, la cui autodeterminazione e libertà devono sempre essere garantite.

Per gli atti di straordinaria amministrazione, che comportano una modifica del patrimonio del beneficiario, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Tra gli atti di straordinaria amministrazione che richiedono l’autorizzazione del giudice tutelare ci sono: l’acquisto di beni (ad eccezione di beni mobili necessari per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio), la riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l’assunzione di obbligazioni, l’accettazione o la rinuncia all’eredità, l’accettazione di donazioni o di legati, la stipulazione di contratti di locazione d’immobili di durata superiore ai nove anni, la promozione di giudizi (con alcune eccezioni), l’alienazione di beni, la costituzione di pegni o ipoteche, la promozione di un giudizio di divisione ereditaria o la procedura di divisione ereditaria, la sottoscrizione di transazioni, l’accettazione di concordati e la proposizione di un ricorso per la separazione dei coniugi o per il divorzio.

Pertanto, se l’amministratore di sostegno desidera firmare una transazione con una compagnia di assicurazione in favore del proprio amministrato, avrà bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare, poiché la sottoscrizione di transazioni è considerata un atto di straordinaria amministrazione.