Avviso di iscrizione a ruolo nel pignoramento presso terzi: la notifica deve essere effettuata entro e non oltre la data dell’udienza

Come noto l’art. 543, comma 5, c.p.c., come riformato, prevede che “il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento“.

In tale fattispecie la giurisprudenza di merito ritiene non trovi applicazione la c.d. scissione degli effetti della notifica.

Il Tribunale di Napoli Nord ha affrontato la questione con una pronuncia del 07.12.2023, ed ha affermato alcuni principi:
Data dell’udienza: Il termine perentorio si riferisce alla data indicata nell’atto di citazione iniziale e non a quella eventualmente posticipata per ragioni amministrative.
Natura Perentoria del Termine: La perentorietà del termine è giustificata dalla necessità di informare tempestivamente il terzo dell’avvenuta iscrizione a ruolo, per evitare l’immobilizzazione delle somme in caso di un pignoramento non iscritto a ruolo.
Effetti della Mancata Notifica: La sentenza stabilisce che la mancata o tardiva notifica dell’avviso al debitore e al terzo, così come il tardivo deposito dell’avviso, rendono inefficace il pignoramento.

Il Tribunale rileva che “la natura perentoria del termine si evince dalla ratio dell’istituto, che è quella di rendere avvertito il terzo, prima della udienza indicata in citazione, che si è effettivamente proceduto alla iscrizione a ruolo del procedimento, e questo per evitare la immobilizzazione di somme in virtù di un pignoramento poi non iscritto a ruolo; ciò detto, appare evidente che l’adempimento in questione deve essere compiutamente eseguito entro la suddetta data, con il perfezionamento della notifica al terzo non oltre tale momento” e “la funzione di “effettiva conoscenza della data di udienza” è infatti assicurata dall’atto di pignoramento e, dopo la relativa notifica, eventuali differimenti della udienza di comparizione sono comunicati alle parti nei modi previsti legge“.

In altri termini, pare doversi interpretare la norma in oggetto nel senso che la notifica dell’iscrizione a ruolo deve essersi perfezionata entro la data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento, e che si deve ottemperare all’obbligo di deposito della prova dell’avvenuta notifica entro tale data.

La pronuncia è in contrasto con il dato letterale della norma, e finisce col gravare indebitamente sul creditore procedente, il quale di fatto deve prevedere (cosa impossibile) i tempi della notifica.

Fattura elettronica e decreto ingiuntivo: aggiornamento giurisprudenziale

Se ne è già discusso in questo articolo : la fattura elettronica è sufficiente per agire in sede monitoria?

La sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Verona, n. 10221/2019, affronta la validità della fattura elettronica come titolo idoneo per ottenere un decreto ingiuntivo.

Il caso riguarda la concessione di un decreto ingiuntivo richiesto da A. S.P.A. – Agenzia per il Lavoro, basato su un credito certo, liquido ed esigibile, comprovato da fatture elettroniche in formato XML. Il giudice, dott. Massimo Vaccari, ha esaminato se tali fatture possano essere considerate equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili, previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c.

Il provvedimento si basa su diverse disposizioni normative e tecniche:
1. Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 89757/2018: Stabilisce che la fattura elettronica è un file in formato XML, conforme alle specifiche tecniche dettagliate, che non contiene macroistruzioni o codici eseguibili in grado di modificare i dati rappresentati;
2. D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale): Definisce il duplicato informatico come un documento informatico che riproduce esattamente la sequenza di valori binari del documento originario, rendendolo autentico e immodificabile.

Secondo il giudice, le fatture elettroniche in formato XML possono essere equiparate all’estratto autentico delle scritture contabili. Questa conclusione è supportata dal fatto che il Sistema di Interscambio (SDI) genera documenti informatici che sono considerati duplicati autentici, indistinguibili dagli originali, e non semplici copie.

Il giudice sottolinea che i soggetti obbligati ad emettere fatture elettroniche tramite SDI sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/1972. Di conseguenza, per tali soggetti, viene meno anche l’obbligo di tenere le scritture contabili richieste dall’art. 634, comma 2, c.p.c., per l’ottenimento del decreto ingiuntivo. Questo rende illogico mantenere l’obbligo di presentare estratti autentici delle scritture contabili.

Il tribunale ha quindi emesso un decreto ingiuntivo a favore di A. S.P.A., ordinando a B S.R.L. di pagare immediatamente la somma di € 24.372,88, gli interessi e le spese di procedura, e ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto stesso.

Questa sentenza stabilisce un precedente significativo per l’uso delle fatture elettroniche come prova scritta del credito nei procedimenti di ingiunzione. I professionisti legali devono tener conto che le fatture elettroniche in formato XML, se emesse secondo le normative tecniche stabilite, sono sufficienti per ottenere un decreto ingiuntivo senza necessità di ulteriori documentazioni contabili autentiche.

Riferimenti Normativi:
– Art. 633 c.p.c.: Condizioni per l’ingiunzione
– Art. 634 c.p.c.: Prova scritta del diritto
– D.Lgs. 82/2005 (CAD): Codice dell’Amministrazione Digitale
– D.Lgs. 127/2015: Disposizioni sulla fatturazione elettronica
– D.P.R. 633/1972: Disciplina dell’IVA e obblighi contabili.

La rivalutazione ISTAT dell’assegno di mantenimento per coniuge e figli: normativa, procedura e giurisprudenza

La rivalutazione monetaria dell’assegno di mantenimento è un meccanismo essenziale per garantire che il valore reale della somma versata non venga eroso dall’inflazione nel corso del tempo. In questo articolo esaminiamo la normativa di riferimento, la procedura per l’adeguamento degli assegni di mantenimento e le principali considerazioni giurisprudenziali in merito.

Normativa di riferimento
Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
– Articolo 5, comma 7: Introduce il diritto all’adeguamento dell’assegno di mantenimento stabilito in caso di divorzio.
– Modificato dall’articolo 10 della legge n. 74 del 6 marzo 1987: Specifica l’adeguamento in base alle variazioni del costo della vita.
Codice Civile
– Articolo 156: Prevede la possibilità di richiedere l’aggiornamento dell’assegno di mantenimento in caso di separazione giudiziale.
– Articolo 337-ter: Riguarda gli obblighi di mantenimento dei figli, tenendo conto del loro interesse superiore.

Giurisprudenza
La Corte di Cassazione estende per analogia la disposizione sull’adeguamento dell’assegno di mantenimento anche agli assegni stabiliti in caso di separazione, pur in assenza di una disposizione specifica.

Procedura per l’adeguamento
1. Determinazione del tasso di inflazione: identificare il tasso di inflazione annuale comunicato dall’ISTAT per l’anno di riferimento. Questi dati sono disponibili sul sito dell’ISTAT o nei bollettini mensili pubblicati dall’Istituto.
2. Calcolo dell’Incremento: applicare il seguente procedimento matematico: moltiplicare l’importo attuale dell’assegno di mantenimento per il tasso di inflazione ISTAT (espresso in percentuale). Il risultato rappresenterà l’incremento in cifra assoluta da sommare all’importo originale dell’assegno. Esempio: Se l’assegno è di 1000 euro e l’inflazione è del 2.5%, l’incremento sarà di 25 euro (1000 * 2.5%). L’importo aggiornato sarà quindi di 1025 euro.

Considerazioni Giuridiche
a) Assenza di previsione nell’accordo o sentenza: anche se la rivalutazione monetaria dell’assegno non è specificamente menzionata nel provvedimento di separazione o divorzio, la prassi giurisprudenziale tende a considerarla implicita per garantire che l’assegno continui a soddisfare i bisogni del coniuge e dei figli nel tempo. La Corte di Cassazione ha affermato che l’aggiornamento dell’assegno dovrebbe essere considerato un principio implicito, volto a preservarne la funzione assistenziale;
b) Limitazione della rivalutazione ISTAT: le parti possono decidere di escludere o limitare l’adeguamento ISTAT tramite accordi espliciti. Tuttavia, tale rinuncia deve essere chiaramente dichiarata e non deve compromettere la capacità dell’assegno di fornire il necessario supporto finanziario;
c) Prescrizione del Diritto agli Arretrati: le rate degli assegni di mantenimento sono soggette a prescrizione quinquennale secondo il codice civile italiano. Ciò significa che il beneficiario ha un limite massimo di cinque anni dalla data in cui l’adeguamento avrebbe dovuto avvenire per richiedere i pagamenti arretrati non ricevuti a causa della mancata rivalutazione.

Conclusioni
L’aggiornamento e l’adeguamento dell’assegno di mantenimento in base agli indici ISTAT rappresentano uno strumento fondamentale per garantire che il sostegno finanziario fornito mantenga nel tempo il suo valore reale, rispondendo alle mutevoli esigenze economiche dei coniugi e dei figli. La normativa italiana, supportata dalla prassi giurisprudenziale, assicura che gli assegni siano adeguati periodicamente per tutelare i diritti e gli interessi dei beneficiari. È importante rispettare i termini di prescrizione per richiedere eventuali arretrati e considerare attentamente le clausole contrattuali per garantire un adeguato sostegno finanziario nel contesto delle relazioni familiari.

La riforma Cartabia e l’art. 473-bis.12: novità normative e applicazione pratica. L’allegazione degli estratti conto

La Riforma Cartabia
La Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) ha apportato significative modifiche alla procedura civile, in particolare per quanto riguarda le controversie familiari. Un cambiamento di rilievo è l’introduzione del “Titolo IV-bis, Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”, che aggiunge 72 nuovi articoli, numerati dall’art. 473-bis all’art. 473-bis.71. Queste nuove disposizioni mirano a rendere il sistema giudiziario più efficiente e trasparente. L’Art. 473-bis.12 e le Sue Implicazioni Tra le innovazioni introdotte, l’art. 473-bis.12, intitolato “Forma della domanda“, stabilisce che in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso devono essere allegati:
i) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
ii) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
iii) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Questa disposizione rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla normativa precedente, che richiedeva solo la produzione delle dichiarazioni dei redditi. La nuova richiesta di allegare estratti conto bancari e finanziari solleva importanti questioni di privacy e protezione dei dati personali, ponendo dubbi sul rispetto del principio di minimizzazione dei dati sancito dal GDPR.

Criticità
L’obbligo di fornire estratti conto dettagliati può compromettere la riservatezza dei genitori coinvolti nei procedimenti, esponendo informazioni sensibili non sempre rilevanti per la causa. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito che la produzione di documenti contenenti dati personali in un procedimento giudiziario rientra nell’ambito di applicazione del GDPR, e ogni trattamento di dati deve soddisfare condizioni di liceità, necessità e proporzionalità.

Il Decreto del Tribunale di Verona del 16 marzo 2023
Il decreto del Tribunale Civile e Penale di Verona, datato 16 marzo 2023, esamina un ricorso presentato da Tizia contro Caio, introdotto nelle forme del rito camerale ma privo dei requisiti di contenuto e della documentazione richiesti dall’art. 473-bis.12 del Codice di Procedura Civile. Il ricorso, depositato dopo l’entrata in vigore della riforma, è stato ritenuto inammissibile per mancanza delle allegazioni e delle prove documentali necessarie.

Il Presidente f.f., Dott. Massimo Vaccari, ha evidenziato che la mancanza dei requisiti previsti non può essere sanata nel prosieguo del procedimento, rendendo il ricorso destinato ad essere dichiarato inammissibile. La decisione di inammissibilità può essere pronunciata solo con sentenza, in conformità al nuovo rito introdotto dalla riforma. Nonostante il procedimento fosse stato iscritto dalla cancelleria nel ruolo della volontaria giurisdizione, il tribunale ha ritenuto che ciò non influenzi la scelta della disciplina da applicarsi, che deve essere conforme al nuovo rito unico di famiglia.

Conclusioni
La Riforma Cartabia introduce importanti innovazioni nella procedura civile per le controversie familiari, ma l’obbligo di allegare estratti conto bancari e finanziari solleva preoccupazioni significative in termini di privacy e protezione dei dati personali. Il decreto del Tribunale di Verona del 16 marzo 2023 sottolinea l’importanza di conformarsi ai nuovi requisiti normativi per evitare l’inammissibilità dei ricorsi, evidenziando un approccio più strutturato e formale nella gestione delle controversie familiari. Un intervento del legislatore potrebbe essere necessario per garantire che la tutela giurisdizionale non comprometta immotivatamente la riservatezza delle parti coinvolte.

crediti ereditari e conto corrente: la Cassazione ribadisce il diritto dei coeredi alla riscossione pro quota senza consenso unanime

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27417 del 20 novembre 2017, ha confermato che ogni coerede ha il diritto di riscuotere la propria quota di crediti ereditari senza il consenso degli altri coeredi. Questo principio è fondamentale nella gestione dei conti correnti e dei conti deposito cointestati a seguito del decesso di uno dei titolari.

Contesto e Fatti di Causa
Dopo la morte di C.A., le eredi T.V., C.E. e R. hanno richiesto a Intesa Sanpaolo S.p.A. il prelievo delle somme depositate su conti cointestati. La banca ha opposto un rifiuto, adducendo la necessità del consenso di tutti i coeredi, e ha proceduto autonomamente all’acquisto di nuovi titoli.

Giudizio di Primo Grado e Appello
Il Tribunale di Venezia ha riconosciuto la comunione ereditaria sul 50% del saldo dei conti, condannando la banca e il coerede dissenziente al risarcimento. La Corte d’Appello ha invece riformato la sentenza, rigettando la domanda delle eredi e condannandole al rimborso delle spese legali.

Principi di Diritto
Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24567/2007, la Cassazione ha chiarito che i crediti ereditari rientrano nella comunione e devono essere divisi tra i coeredi. Tuttavia, ciascun coerede ha il diritto di riscuotere la propria quota senza necessità del consenso degli altri, evitando così un litisconsorzio necessario.

Accogliendo il ricorso delle eredi, la Cassazione ha stabilito che la riscossione della quota di credito ereditario può essere effettuata anche da un solo coerede, senza il consenso degli altri. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia per un nuovo esame. Questa decisione rappresenta un’importante conferma del diritto dei coeredi alla gestione autonoma delle proprie quote di crediti ereditari, semplificando le procedure di riscossione e garantendo una maggiore tutela dei diritti successori.

La sentenza n. 27417/2017 della Cassazione offre un chiarimento significativo sulla gestione dei crediti ereditari, affermando il diritto di ciascun coerede alla riscossione della propria quota indipendentemente dal consenso degli altri. Questo principio è cruciale per una corretta amministrazione delle successioni e per la tutela degli interessi individuali dei coeredi.

Stato di Agitazione Proclamato dall’Ordine degli Avvocati di Belluno

Il 29 aprile 2024, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno ha ufficialmente proclamato lo stato di agitazione, rispondendo alla grave carenza di personale che affligge il Tribunale e la Procura di Belluno. Questo passo drastico sottolinea un problema sistemico che rischia di compromettere non solo l’efficienza, ma anche l’equità del sistema giudiziario locale.

La decisione è stata presa all’unanimità durante una riunione straordinaria, riflettendo l’urgenza e la gravità della situazione. Il personale amministrativo e i magistrati del Tribunale e della Procura di Belluno sono al limite, lavorando in condizioni di insostenibilità che, secondo il Consiglio, “non sono ulteriormente tollerabili.” L’aggravarsi delle condizioni lavorative ha portato a un disagio palpabile tra gli utenti dei servizi giudiziari e ha messo sotto pressione gli avvocati e il personale amministrativo, sollecitando un impegno quotidiano che supera la normale capacità operativa. Questo stato di fatto non solo rallenta il lavoro quotidiano, ma rischia anche di influenzare negativamente la qualità della giustizia erogata. In risposta, l’Ordine degli Avvocati di Belluno ha invocato l’adozione di iniziative urgenti per sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza sull’importanza di trovare soluzioni concrete e sostenibili. È evidente che il problema richiede una collaborazione estesa non solo a livello locale ma anche regionale, coinvolgendo entità come la Presidenza del Tribunale di Belluno, la Corte d’Appello di Venezia, e altre associazioni legali territoriali.

La proclamazione dello stato di agitazione è un chiaro segnale che le misure attuali sono insufficienti e che è tempo di agire decisamente per garantire il rispetto dei diritti di tutti i cittadini a un processo equo e tempestivo. L’Ordine degli Avvocati di Belluno ora attende una risposta concreta dalle autorità competenti, sperando che questo stato di agitazione funga da catalizzatore per un cambiamento significativo e duraturo. Nel frattempo, resta chiaro che la tenuta del sistema giudiziario di Belluno è di interesse pubblico e richiede un’attenzione immediata. In questa fase critica, è fondamentale che ogni parte interessata collabori per trovare soluzioni pratiche che possano alleviare il carico di lavoro e migliorare le condizioni di lavoro del personale giudiziario, assicurando così l’efficienza e l’integrità del servizio di giustizia.

Il reclamo avverso i decreti emessi dal giudice tutelare

Il Contesto Normativo del Giudice Tutelare Il giudice tutelare opera secondo quanto definito nel Libro I del Codice Civile, artt. 357-432, che delineano i compiti e le responsabilità in relazione alla tutela di minori e adulti non autosufficienti. Il suo ruolo è cruciale per garantire la protezione legale e gestionale di questi soggetti.

I decreti emessi dal giudice tutelare sono finalizzati a decisioni rapide in situazioni che non tollerano ritardi, come l’amministrazione dei beni o le decisioni sanitarie urgenti. Questi decreti hanno base legale nel Codice di Procedura Civile e devono sempre rispettare i principi di capacità e necessità come delineati nel Codice Civile.

Reclamo: Procedura e Finalità Il reclamo, disciplinato dall’art. 739 cpc, è progettato per assicurare che anche le decisioni rapide del giudice tutelare possano essere soggette a revisione. Questo strumento processuale è essenziale per mantenere un equilibrio tra efficienza decisionale e diritti processuali.

In particolare, l’art. 739 cpc permette il reclamo contro i decreti del giudice tutelare che impattano significativamente sulla gestione della tutela o degli affari del tutelato. Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto e viene trattato con procedura sommaria per garantire una risoluzione tempestiva.

Riferimenti Giurisprudenziali La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato l’importanza di una revisione giuridica efficace nei casi di decisioni prese dal giudice tutelare, stabilendo standard per la corretta applicazione del reclamo, come illustrato nella sentenza n. 1124/2018, che ha ribadito l’esigenza di motivazione dettagliata nei decreti impugnabili.

Conclusione L’articolo 739 del Codice di Procedura Civile svolge un ruolo fondamentale nel sistema giuridico italiano, garantendo che le decisioni del giudice tutelare possano essere esaminate e contestate attraverso il reclamo. Questo meccanismo di salvaguardia è vitale per la protezione dei diritti dei soggetti più vulnerabili nella società.