L’evoluzione tecnologica del processo civile ha introdotto nuove opportunità per migliorare l’efficienza della giustizia, ma ha anche sollevato questioni interpretative circa il riconoscimento di compensi aggiuntivi per l’utilizzo di strumenti informatici avanzati. Tra queste, particolare rilevanza assume la maggiorazione del 30% prevista per gli atti redatti con tecniche informatiche che ne agevolino la consultazione.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina della maggiorazione del 30% trova la sua fonte nell’articolo 4, comma 1-bis del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come successivamente modificato dal D.M. n. 37 del 2018. La disposizione stabilisce che il compenso determinato secondo i parametri generali può essere “ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione“.
La norma specifica che tale agevolazione si realizza “in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto“. Questa formulazione evidenzia come il legislatore abbia inteso premiare non il semplice deposito telematico, ma l’utilizzo di tecniche informatiche avanzate che comportino un effettivo miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità degli atti processuali.
L’orientamento giurisprudenziale: no all’automatismo
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito definitivamente che la maggiorazione del 30% non costituisce un diritto automatico derivante dal mero utilizzo delle modalità telematiche di deposito. La Cassazione civile, Sez. Lavoro, con ordinanza n. 9464 del 11 aprile 2025, ha precisato che “l’incremento del trenta per cento del compenso […] non costituisce una maggiorazione automatica ed obbligatoria spettante per il solo fatto dell’utilizzo delle modalità telematiche di deposito“.
Questa pronuncia ha il merito di sgombrare il campo da interpretazioni eccessivamente estensive della norma, chiarendo che la maggiorazione deve essere giustificata dall’effettiva utilità delle tecniche informatiche impiegate. La Corte ha inoltre stabilito che la valutazione dell’effettiva utilità del collegamento ipertestuale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, conferendogli un potere discrezionale insindacabile in sede di legittimità, fatto salvo il controllo sulla motivazione.
Requisiti per l’applicazione della maggiorazione
Per beneficiare della maggiorazione del 30%, non è sufficiente depositare l’atto in modalità telematica, ma è necessario che l’atto sia effettivamente redatto con tecniche informatiche specifiche. La Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12117 del 7 maggio 2025, ha precisato che la tecnica di redazione deve consentire di “navigare” all’interno dell’atto con tecniche “ipertestuali”, attraverso indici ipertestuali e riferimenti incrociati che permettano di “saltare” direttamente tra varie parti dell’atto, accedere ai documenti allegati o a siti web rilevanti mediante collegamenti cliccabili.
Gli elementi caratterizzanti sono quindi:
- La presenza di collegamenti ipertestuali funzionali
- La possibilità di ricerca testuale all’interno dell’atto
- La navigazione agevolata tra le diverse sezioni del documento
- L’accesso diretto ai documenti allegati tramite link
L’importanza della dimensione quantitativa
Un aspetto particolarmente significativo dell’orientamento giurisprudenziale riguarda la correlazione tra la maggiorazione e la dimensione quantitativa degli atti. La Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25669 del 4 settembre 2023, ha osservato che “nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti di atti e documenti regolarmente di piccole dimensioni e di numero contenuto“.
Questa precisazione sottolinea come la maggiorazione trovi la sua ratio principale nella necessità di agevolare la consultazione di atti complessi e voluminosi, dove gli strumenti di ricerca testuale e navigazione ipertestuale costituiscono un effettivo vantaggio per il giudice e per le parti processuali.
Applicazione ai ricorsi monitori
Una questione dibattuta ha riguardato l’applicabilità della maggiorazione ai ricorsi monitori ex articolo 633 del codice di procedura civile. La giurisprudenza ha chiarito che non sussistono preclusioni normative legate alla tipologia del procedimento. La Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 37692 del 23 dicembre 2022, ha stabilito che “la maggiorazione può essere riconosciuta anche nei procedimenti di equa riparazione ex L. n. 89/2001, non sussistendo preclusioni normative legate alla tipologia del procedimento, essendo anzi necessario anche in fase monitoria l’esame degli atti del giudizio presupposto“.
Questa pronuncia ha esteso l’applicazione della maggiorazione anche ai procedimenti speciali, purché sussistano i presupposti sostanziali richiesti dalla norma.
Onere della prova e allegazione
Per ottenere il riconoscimento della maggiorazione, la parte interessata deve specificamente allegare e dimostrare che gli atti sono stati redatti con tecniche informatiche tali da realizzare concretamente le finalità espresse dalla disposizione normativa. Non è sufficiente una generica affermazione circa l’utilizzo di tecnologie informatiche, ma è necessario specificare quali strumenti siano stati impiegati e in che modo questi agevolino effettivamente la consultazione dell’atto.
La richiesta deve essere formulata espressamente, e il giudice è tenuto a pronunciarsi specificamente su di essa, motivando la propria decisione in relazione all’effettiva sussistenza dei presupposti normativi.
Conclusioni
La maggiorazione del 30% prevista dall’articolo 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 rappresenta un riconoscimento del valore aggiunto che le tecnologie informatiche possono apportare alla giustizia civile. Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale consolidato richiede che tale maggiorazione sia giustificata dall’effettiva utilità delle tecniche impiegate, evitando automatismi che potrebbero comportare incrementi di costi non giustificati.
La valutazione case by case da parte del giudice, basata sulla concreta agevolazione apportata dalle tecniche informatiche utilizzate, garantisce un equilibrio tra l’incentivo all’innovazione tecnologica e la tutela dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nella liquidazione dei compensi professionali.
Per i professionisti, questo orientamento impone una maggiore attenzione nella redazione degli atti, richiedendo non solo l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, ma anche la capacità di dimostrarne l’effettiva utilità ai fini dell’agevolazione della consultazione degli atti processuali.