Note a Cass. Civ. Sez. II Sent. n. 24012/2022: decorrenza del termine per la comunicazione dei dati del conducente in caso di violazione al Codice Della Strada

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La sentenza n° 24012 del 2022 della Corte di Cassazione riguarda un caso di violazione del codice della strada. Il ricorrente era stato sanzionato per non aver fornito, entro 60 giorni, i dati personali e della patente di guida del conducente del suo veicolo, che era stato sanzionato per un’infrazione al codice della strada, senza che fosse stato identificato l’autore della violazione.

Il Giudice di pace di Bari aveva inizialmente accolto il ricorso, dichiarando nullo il verbale della Polizia Municipale di Sannicandro di Bari. Tuttavia, il Tribunale di Bari, decidendo sull’appello proposto dal Comune di Sannicandro Bari, aveva accettato il gravame e rigettato l’opposizione contro il verbale di accertamento.

Il cittadino presentò ricorso per cassazione, sostenendo che il termine per la comunicazione dei dati del conducente decorresse dalla definizione dell’opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione e non dalla notifica del verbale stesso. Sosteneva inoltre che il verbale di accertamento conteneva l’avvertimento che l’obbligo di comunicazione dei dati sarebbe decorso in caso di ricorso avverso il verbale dalla data di notifica del provvedimento con cui sarebbero stati definiti i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge.

La Corte di Cassazione, dopo aver considerato i vari motivi del ricorso e gli argomenti della difesa, accolse i primi tre motivi del ricorso di Bevilacqua. La Corte aderì all’orientamento secondo cui il termine per la comunicazione dei dati del conducente non decorre dalla notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, ma dalla definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione. In sostanza, la Corte di Cassazione stabilì che, fino alla definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, il destinatario dell’invito non è tenuto a fornire i dati richiesti.

In definitiva, la sentenza fu cassata e il caso rinviato al Tribunale di Bari per una nuova decisione in linea con il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione.