Il reclamo avverso i decreti emessi dal giudice tutelare

Il Contesto Normativo del Giudice Tutelare Il giudice tutelare opera secondo quanto definito nel Libro I del Codice Civile, artt. 357-432, che delineano i compiti e le responsabilità in relazione alla tutela di minori e adulti non autosufficienti. Il suo ruolo è cruciale per garantire la protezione legale e gestionale di questi soggetti.

I decreti emessi dal giudice tutelare sono finalizzati a decisioni rapide in situazioni che non tollerano ritardi, come l’amministrazione dei beni o le decisioni sanitarie urgenti. Questi decreti hanno base legale nel Codice di Procedura Civile e devono sempre rispettare i principi di capacità e necessità come delineati nel Codice Civile.

Reclamo: Procedura e Finalità Il reclamo, disciplinato dall’art. 739 cpc, è progettato per assicurare che anche le decisioni rapide del giudice tutelare possano essere soggette a revisione. Questo strumento processuale è essenziale per mantenere un equilibrio tra efficienza decisionale e diritti processuali.

In particolare, l’art. 739 cpc permette il reclamo contro i decreti del giudice tutelare che impattano significativamente sulla gestione della tutela o degli affari del tutelato. Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto e viene trattato con procedura sommaria per garantire una risoluzione tempestiva.

Riferimenti Giurisprudenziali La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato l’importanza di una revisione giuridica efficace nei casi di decisioni prese dal giudice tutelare, stabilendo standard per la corretta applicazione del reclamo, come illustrato nella sentenza n. 1124/2018, che ha ribadito l’esigenza di motivazione dettagliata nei decreti impugnabili.

Conclusione L’articolo 739 del Codice di Procedura Civile svolge un ruolo fondamentale nel sistema giuridico italiano, garantendo che le decisioni del giudice tutelare possano essere esaminate e contestate attraverso il reclamo. Questo meccanismo di salvaguardia è vitale per la protezione dei diritti dei soggetti più vulnerabili nella società.

È possibile presentare un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno da parte del diretto interessato?

In Italia, la figura dell’amministratore di sostegno rappresenta un importante strumento giuridico volto a tutelare le persone parzialmente o totalmente incapaci di curare i propri interessi a causa di infermità o disabilità.

Normativa di Riferimento

La normativa che regola l’amministrazione di sostegno è contenuta negli articoli 404-413 del Codice Civile, introdotti con la Legge n. 6/2004. Questa normativa si inserisce nel più ampio contesto dei diritti delle persone con disabilità, mirando a garantire la loro protezione e autonomia.

Chi può Presentare il Ricorso

Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può essere presentato da diverse figure:

Diretto Interessato: La persona che necessita di sostegno può autonomamente presentare il ricorso.

Altri Soggetti: Parenti o affini entro il quarto grado, coniuge, partner in unione civile, convivente, tutore, curatore, pubblico ministero o altri soggetti interessati.

Presupposti per la Nomina

La nomina di un amministratore di sostegno si basa su specifici presupposti:

Incapacità: La persona deve essere incapace, anche solo parzialmente, di gestire i propri interessi.

Necessità di Protezione: Deve essere evidente la necessità di un sostegno per la tutela dei diritti e la gestione degli interessi dell’interessato.

Procedura di Nomina

Presentazione del Ricorso: Il ricorso va presentato al tribunale competente, ovvero il luogo di residenza o di domicilio dell’interessato.

Valutazione del Tribunale: Il giudice tutelare valuta il caso, ascoltando l’interessato e acquisendo informazioni necessarie.

Decisione e Nomina: In base alla valutazione, il tribunale decide sulla nomina e definisce i compiti specifici dell’amministratore.

Considerazioni Finali

L’amministrazione di sostegno in Italia si caratterizza per la sua natura personalizzata, adattandosi alle esigenze specifiche dell’interessato. La possibilità di revisione e modifica da parte del tribunale garantisce un adeguamento continuo alle condizioni dell’interessato.

L’amministratore di sostegno rappresenta una figura chiave nel diritto civile italiano, essenziale per garantire la tutela e l’autonomia delle persone con disabilità o infermità. La sua nomina, regolata da una normativa specifica e interpretata attraverso la giurisprudenza, richiede un’attenta valutazione e un approccio personalizzato, testimoniando l’impegno del sistema legale italiano verso la protezione dei diritti delle persone più vulnerabili.

Tutto ciò premesso si può con certezza rispondere affermativamente al quesito circa la possibilità che il diretto interessato possa proporre un ricorso per la nomina in suo favore di un amministratore di sostegno.

Cass. civ. n. 2756/2023 – amministrazione di sostegno e capacità di agire

La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, numero 2756/2023, registrata sotto il numero generale 27773/2023 e pubblicata il 02/10/2023, tratta di un caso di amministrazione di sostegno in corso di causa. La sentenza è stata presieduta dal dott. Felice Manna e la relazione è stata svolta dal consigliere Linalisa Cavallino.

Fatti di Causa: Il caso ha inizio con un atto di citazione notificato il 13.12.2000, dove il ricorrente dichiara di essere proprietario di un appartamento e di aver anticipato le spese per lavori di ristrutturazione urgenti a seguito di un sisma nel 1995, spese che non erano state rimborsate dalla convenuta. La convenuta si costituì in giudizio contestando la richiesta.

Durante il corso del giudizio, il processo fu interrotto perché la convenuta era stata nominata beneficiaria della amministratore di sostegno dal Tribunale di Roma con sentenza del 13.5.2005. Questo amministratore aveva il potere concorrente con la beneficiaria per quanto riguardava l’ordinaria amministrazione e la vita personale, mentre aveva potere sostitutivo per tutti gli altri atti.

Il processo fu riassunto e la convenuta si costituì con l’amministratore di sostegno. Il Tribunale di Lucera, con sentenza n.196/2009, rigettò la domanda dell’attore e lo condannò alla rifusione delle spese processuali.

Ricorso e Appello: Il ricorrente propose appello presso la Corte d’appello di Bari, con atto di citazione notificato il 30.6.2010.

Commento Tecnico: La sentenza in esame si concentra sulla procedura di amministrazione di sostegno in corso di causa civile. Dal punto di vista tecnico-giuridico, il caso solleva questioni relative alla gestione dei beni e degli interessi di una persona beneficiaria di un amministratore di sostegno, in particolare in relazione ai poteri di rappresentanza e di gestione dell’amministratore rispetto agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La sentenza del Tribunale di Roma che ha nominato l’amministratore di sostegno ha creato una situazione in cui i poteri dell’amministratore sono concorrenti o sostitutivi a quelli della beneficiaria, a seconda della natura dell’atto. Questo ha implicazioni significative per il proseguimento del processo civile, poiché determina chi ha la capacità di agire in giudizio e di compiere atti giuridici rilevanti per la causa.

Il caso evidenzia l’importanza di considerare lo status giuridico delle parti in un processo civile, in particolare quando una delle parti è soggetta a misure di protezione come l’amministrazione di sostegno.

In conclusione, la sentenza richiama l’attenzione sull’interazione tra le procedure di amministrazione di sostegno e il diritto processuale civile, sottolineando la necessità di un’attenta valutazione dei poteri e delle capacità processuali dell’amministratore di sostegno e del beneficiario.

Cass. civ sez. I, n.1667 del 19.01.2023 – l’audizione del beneficiario per la verifica dei suoi effettivi interessi

La sentenza della Corte di Cassazione civile sez. I, n. 1667 del 19 gennaio 2023, si occupa di una questione relativa all’amministrazione di sostegno, con particolare attenzione all’audizione personale del beneficiario e alla scelta dell’amministratore di sostegno.

Fatti di Causa: Il caso riguarda la richiesta di interdizione di una donna, B.M.T., per infermità mentale, avanzata dal padre e opposta dalla madre. Il tribunale aveva rigettato la richiesta di interdizione e aveva nominato un amministratore di sostegno esterno alla famiglia, in considerazione del clima di conflitto tra i genitori. La madre, D.L.G.I., aveva presentato reclamo contro questa decisione, sostenendo che la figlia avesse espresso il desiderio di avere lei come amministratrice di sostegno e lamentando la mancata audizione della figlia nel procedimento di amministrazione di sostegno e la privazione della possibilità per la figlia di compiere atti di ordinaria amministrazione.

Ragioni della Decisione: La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della madre principalmente sulla base del primo motivo, relativo alla mancata audizione della beneficiaria. La Corte ha sottolineato l’importanza dell’audizione personale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno come adempimento essenziale, in linea con la dignità della persona e funzionale all’accertamento dei presupposti dell’istituto dell’amministrazione di sostegno. La Corte ha evidenziato che l’audizione è necessaria per valutare le condizioni psicofisiche attuali del beneficiario e per adottare provvedimenti adeguati alle sue esigenze.

La Corte ha ritenuto che la mancata audizione della beneficiaria fosse un errore procedurale significativo, in quanto l’audizione precedente era avvenuta in un contesto diverso (procedimento di interdizione) e non poteva sostituire l’audizione specifica per l’amministrazione di sostegno. Inoltre, la Corte ha osservato che la volontà della beneficiaria, espressa in una lettera, non era stata adeguatamente considerata e che non erano state fornite prove sufficienti per giustificare la scelta di un amministratore di sostegno esterno alla famiglia.

Conclusioni La decisione della Corte di Cassazione si inserisce nel solco dei principi giuridici che tutelano i diritti delle persone con disabilità, in particolare quelli derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità. La sentenza enfatizza il diritto alla partecipazione personale e diretta del beneficiario nel procedimento che lo riguarda, nonché il rispetto della sua volontà e preferenze.

Dal punto di vista tecnico-giuridico, la sentenza ribadisce l’importanza dell’audizione personale come garanzia procedurale fondamentale e come strumento per la valutazione adeguata e personalizzata delle esigenze del beneficiario. Inoltre, la decisione sottolinea il principio secondo cui la scelta dell’amministratore di sostegno deve essere guidata dall’interesse del beneficiario e dalla necessità di evitare conflitti di interesse, e che tale scelta deve essere adeguatamente motivata e basata su prove concrete.

La sentenza rappresenta un importante precedente per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e per l’interpretazione delle norme relative all’amministrazione di sostegno, confermando l’importanza di un approccio centrato sulla persona e sulle sue capacità residue.