La rivalutazione ISTAT dell’assegno di mantenimento per coniuge e figli: normativa, procedura e giurisprudenza

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La rivalutazione monetaria dell’assegno di mantenimento è un meccanismo essenziale per garantire che il valore reale della somma versata non venga eroso dall’inflazione nel corso del tempo. In questo articolo esaminiamo la normativa di riferimento, la procedura per l’adeguamento degli assegni di mantenimento e le principali considerazioni giurisprudenziali in merito.

Normativa di riferimento
Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
– Articolo 5, comma 7: Introduce il diritto all’adeguamento dell’assegno di mantenimento stabilito in caso di divorzio.
– Modificato dall’articolo 10 della legge n. 74 del 6 marzo 1987: Specifica l’adeguamento in base alle variazioni del costo della vita.
Codice Civile
– Articolo 156: Prevede la possibilità di richiedere l’aggiornamento dell’assegno di mantenimento in caso di separazione giudiziale.
– Articolo 337-ter: Riguarda gli obblighi di mantenimento dei figli, tenendo conto del loro interesse superiore.

Giurisprudenza
La Corte di Cassazione estende per analogia la disposizione sull’adeguamento dell’assegno di mantenimento anche agli assegni stabiliti in caso di separazione, pur in assenza di una disposizione specifica.

Procedura per l’adeguamento
1. Determinazione del tasso di inflazione: identificare il tasso di inflazione annuale comunicato dall’ISTAT per l’anno di riferimento. Questi dati sono disponibili sul sito dell’ISTAT o nei bollettini mensili pubblicati dall’Istituto.
2. Calcolo dell’Incremento: applicare il seguente procedimento matematico: moltiplicare l’importo attuale dell’assegno di mantenimento per il tasso di inflazione ISTAT (espresso in percentuale). Il risultato rappresenterà l’incremento in cifra assoluta da sommare all’importo originale dell’assegno. Esempio: Se l’assegno è di 1000 euro e l’inflazione è del 2.5%, l’incremento sarà di 25 euro (1000 * 2.5%). L’importo aggiornato sarà quindi di 1025 euro.

Considerazioni Giuridiche
a) Assenza di previsione nell’accordo o sentenza: anche se la rivalutazione monetaria dell’assegno non è specificamente menzionata nel provvedimento di separazione o divorzio, la prassi giurisprudenziale tende a considerarla implicita per garantire che l’assegno continui a soddisfare i bisogni del coniuge e dei figli nel tempo. La Corte di Cassazione ha affermato che l’aggiornamento dell’assegno dovrebbe essere considerato un principio implicito, volto a preservarne la funzione assistenziale;
b) Limitazione della rivalutazione ISTAT: le parti possono decidere di escludere o limitare l’adeguamento ISTAT tramite accordi espliciti. Tuttavia, tale rinuncia deve essere chiaramente dichiarata e non deve compromettere la capacità dell’assegno di fornire il necessario supporto finanziario;
c) Prescrizione del Diritto agli Arretrati: le rate degli assegni di mantenimento sono soggette a prescrizione quinquennale secondo il codice civile italiano. Ciò significa che il beneficiario ha un limite massimo di cinque anni dalla data in cui l’adeguamento avrebbe dovuto avvenire per richiedere i pagamenti arretrati non ricevuti a causa della mancata rivalutazione.

Conclusioni
L’aggiornamento e l’adeguamento dell’assegno di mantenimento in base agli indici ISTAT rappresentano uno strumento fondamentale per garantire che il sostegno finanziario fornito mantenga nel tempo il suo valore reale, rispondendo alle mutevoli esigenze economiche dei coniugi e dei figli. La normativa italiana, supportata dalla prassi giurisprudenziale, assicura che gli assegni siano adeguati periodicamente per tutelare i diritti e gli interessi dei beneficiari. È importante rispettare i termini di prescrizione per richiedere eventuali arretrati e considerare attentamente le clausole contrattuali per garantire un adeguato sostegno finanziario nel contesto delle relazioni familiari.