Introduzione
La pratica sportiva è cruciale per la crescita e il benessere dei minori. Tuttavia, durante lo svolgimento di attività come la ginnastica artistica, possono purtroppo verificarsi infortuni. Quando un incidente accade all’interno di un corso organizzato, specialmente se emerge una carenza nella sorveglianza da parte dell’insegnante pur presente, sorge inevitabilmente la domanda su chi debba rispondere del danno subito dall’allievo. Questo articolo analizza le possibili responsabilità dell’insegnante, della società sportiva che organizza il corso e, eventualmente, della struttura che ospita l’attività, alla luce della normativa e della giurisprudenza italiana.
DIRITTO
1. LA RESPONSABILITÀ DELL’INSEGNANTE PER OMESSA VIGILANZA
L’insegnante di ginnastica artistica, al pari di qualsiasi precettore, assume un preciso obbligo di vigilanza e protezione nei confronti degli allievi, in particolare se minorenni. La giurisprudenza italiana ha chiarito che, anche in caso di danno che l’allievo cagiona a se stesso (cosiddetto danno auto-cagionato), la responsabilità dell’insegnante ha natura contrattuale. Questo tipo di responsabilità non sorge da un contratto formale, ma dal cosiddetto “contatto sociale qualificato” che si instaura nel momento in cui l’allievo viene affidato alle cure dell’insegnante.
L’obbligo di vigilanza impone all’insegnante di adottare tutte le misure necessarie e idonee a prevenire che l’allievo subisca danni durante la lezione. Ciò include non solo la corretta istruzione tecnica, ma anche una sorveglianza costante, attenta e adeguata al tipo di attività svolta, all’età degli allievi e ai rischi specifici della disciplina. La Corte di Cassazione ha sottolineato che l’ammissione dell’allievo a scuola (o a un corso sportivo) determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo.
È importante sottolineare che la mera presenza fisica dell’insegnante in palestra non è di per sé sufficiente ad escludere la sua responsabilità. Se l’insegnante, pur presente, si distrae, si allontana momentaneamente senza adottare le dovute cautele, o comunque non esercita un controllo effettivo sugli allievi impegnati in esercizi che richiedono attenzione, può configurarsi una sua colpa per omessa vigilanza. Ad esempio, una sentenza ha ritenuto responsabile l’associazione sportiva per l’infortunio occorso a un minore durante una lezione di ginnastica, evidenziando come l’istruttore si fosse allontanato o comunque non stesse vigilando adeguatamente al momento del fatto.
L’insegnante, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova di aver adempiuto correttamente a tutti i suoi doveri di vigilanza e protezione, oppure che l’evento dannoso sia stato causato da un fattore imprevedibile e inevitabile (caso fortuito), tale da non poter essere impedito nonostante la massima diligenza.
2. LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ SPORTIVA
La società sportiva (associazione, club, ecc.) che organizza il corso di ginnastica è anch’essa gravata da importanti responsabilità. Con l’iscrizione dell’allievo al corso, si instaura un vero e proprio vincolo contrattuale tra la società e l’allievo (o i suoi genitori, se minorenne).
Da questo contratto derivano specifici obblighi di protezione e sicurezza in capo alla società sportiva. Essa deve garantire che l’attività si svolga in un ambiente sicuro e sotto la guida di personale qualificato e attento. La responsabilità della società sportiva per i danni subiti dall’allievo è, quindi, di natura contrattuale ai sensi dell’art. 1218 del Codice Civile. Ciò significa che, una volta che l’attore ha provato il danno e il suo verificarsi durante l’attività sportiva organizzata dalla società, spetta a quest’ultima dimostrare che l’inadempimento (cioè la mancata garanzia di sicurezza) o il ritardo nell’adempimento non le sono imputabili .
La società sportiva risponde, inoltre, dell’operato dei propri istruttori e collaboratori. Se l’infortunio è conseguenza di una negligenza o imprudenza dell’insegnante (ad esempio, per omessa vigilanza), la società ne sarà chiamata a rispondere, in quanto l’insegnante agisce nell’ambito delle mansioni affidategli dalla società stessa. Come affermato dalla giurisprudenza, l’obbligo di vigilanza dell’istituto (e quindi anche della società sportiva) si estende a tutte le espressioni della prestazione scolastica (o sportiva), compresa quella di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.
Per liberarsi da responsabilità, la società sportiva deve dimostrare di aver adottato tutte le misure organizzative e preventive idonee a scongiurare il pericolo di incidenti, come la scelta di istruttori competenti e diligenti, la predisposizione di attrezzature adeguate e a norma, e l’implementazione di protocolli di sicurezza . Ad esempio, in un caso relativo a un infortunio durante un corso di ginnastica, la Corte d’Appello ha ritenuto la società responsabile per non aver fornito la prova liberatoria di aver adottato tutte le cautele necessarie, con particolare riferimento all’idoneità dei tappeti di protezione.
3. LA RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA (PALESTRA)
Qualora la palestra o l’impianto sportivo dove si svolge il corso sia gestito da un soggetto diverso dalla società sportiva (ad esempio, un ente pubblico o un’altra società privata), può configurarsi anche una responsabilità di quest’ultimo. Tale responsabilità è tipicamente inquadrata nell’ambito dell’art. 2051 del Codice Civile, che disciplina il “danno cagionato da cose in custodia”.
Il gestore della struttura ha l’obbligo di mantenere i locali e le attrezzature in buono stato di manutenzione e di garantire che non presentino pericoli per gli utenti. Se l’infortunio dell’allievo è, in tutto o in parte, riconducibile a un difetto della struttura (es. pavimentazione scivolosa o dissestata, illuminazione inadeguata) o delle attrezzature fisse (es. spalliere instabili, materassi di protezione usurati o mal posizionati), il gestore può essere chiamato a risarcire il danno.
Per andare esente da responsabilità, il custode (gestore della struttura) deve provare il “caso fortuito”, ossia un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile che sia stato la vera causa del danno, interrompendo il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo.
4. PRINCIPI COMUNI E ONERE DELLA PROVA
Come accennato, la giurisprudenza prevalente qualifica la responsabilità dell’istituto (scolastico o sportivo) e dell’insegnante per i danni che l’allievo cagiona a se stesso durante l’orario di lezione come responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Questo inquadramento ha conseguenze significative sull’onere della prova:
- L’allievo danneggiato (o chi agisce per suo conto) deve provare:
- l’esistenza del rapporto (l’iscrizione al corso e la presenza alla lezione);
- il danno subito (le lesioni fisiche);
- il nesso di causalità tra l’attività svolta sotto la supervisione dell’insegnante/società e il danno (cioè che l’infortunio è avvenuto durante e a causa della lezione) .
- L’insegnante e/o la società sportiva, per essere esonerati da responsabilità, devono provare:
- di aver adempiuto esattamente alle proprie obbligazioni, in particolare all’obbligo di vigilanza e di predisporre tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dell’allievo:
- oppure, che l’evento dannoso è stato determinato da una causa a loro non imputabile, come il caso fortuito, la forza maggiore, o un fatto del terzo o dello stesso danneggiato che presenti i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità .
È cruciale ribadire che la semplice presenza dell’insegnante non è sufficiente a escludere la sua colpa se la vigilanza è stata di fatto carente o inadeguata alle circostanze. La valutazione della diligenza richiesta all’insegnante deve tenere conto dell’età degli allievi, della loro esperienza, della natura dell’esercizio e della sua potenziale pericolosità.
Conclusioni
In conclusione, in caso di infortunio subito da un allievo minorenne durante un corso di ginnastica artistica, a causa della mancata o insufficiente sorveglianza da parte dell’insegnante pur presente, possono essere chiamati a rispondere dei danni:
- l’insegnante, per violazione degli obblighi di vigilanza e protezione derivanti dal contatto sociale qualificato;
- la società sportiva, per inadempimento degli obblighi contrattuali di sicurezza e protezione assunti con l’iscrizione dell’allievo, nonché per il fatto illecito dei propri preposti;
- eventualmente, il gestore della struttura, qualora l’infortunio sia riconducibile a vizi o carenze della struttura o delle attrezzature.
La tutela dell’integrità fisica e della sicurezza degli allievi, specialmente se minori, rappresenta un principio cardine che impone a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nello svolgimento di attività sportive precisi doveri di diligenza, prudenza e perizia. Una valutazione attenta delle circostanze specifiche di ogni singolo caso è sempre necessaria per accertare le effettive responsabilità.