Note a Cass. Civ. sez. II, ord., 1 febbraio 2024, n. 3022: aggiornamento in punto decorrenza del termine per la comunicazione dei dati del conducente in caso di violazione al Codice Della Strada

Di questo argomento si è già parlato nell’articolo Note a Cass. Civ. Sez. II Sent. n. 24012/2022: decorrenza del termine per la comunicazione dei dati del conducente in caso di violazione al Codice Della Strada

La Cassazione con l’ordinanza in esame del 1° febbraio 2024 torna in argomento e conferma l’orientamento espresso con la sentenza n. 24012/2022.

Analizzata la tematica di cui si discute, conclude affermando il seguente principio di diritto “È da dare pertanto continuità all’indirizzo espresso da Cass. 24012/2022 (già richiamata dalla interlocutoria n. 22874/2023), secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua“.

Pare quindi confermato l’orientamento favorevole ai conducenti.