Note a Cass. Civ. Sez. II Sent. n. 24012/2022: decorrenza del termine per la comunicazione dei dati del conducente in caso di violazione al Codice Della Strada

La sentenza n° 24012 del 2022 della Corte di Cassazione riguarda un caso di violazione del codice della strada. Il ricorrente era stato sanzionato per non aver fornito, entro 60 giorni, i dati personali e della patente di guida del conducente del suo veicolo, che era stato sanzionato per un’infrazione al codice della strada, senza che fosse stato identificato l’autore della violazione.

Il Giudice di pace di Bari aveva inizialmente accolto il ricorso, dichiarando nullo il verbale della Polizia Municipale di Sannicandro di Bari. Tuttavia, il Tribunale di Bari, decidendo sull’appello proposto dal Comune di Sannicandro Bari, aveva accettato il gravame e rigettato l’opposizione contro il verbale di accertamento.

Il cittadino presentò ricorso per cassazione, sostenendo che il termine per la comunicazione dei dati del conducente decorresse dalla definizione dell’opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione e non dalla notifica del verbale stesso. Sosteneva inoltre che il verbale di accertamento conteneva l’avvertimento che l’obbligo di comunicazione dei dati sarebbe decorso in caso di ricorso avverso il verbale dalla data di notifica del provvedimento con cui sarebbero stati definiti i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge.

La Corte di Cassazione, dopo aver considerato i vari motivi del ricorso e gli argomenti della difesa, accolse i primi tre motivi del ricorso di Bevilacqua. La Corte aderì all’orientamento secondo cui il termine per la comunicazione dei dati del conducente non decorre dalla notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, ma dalla definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione. In sostanza, la Corte di Cassazione stabilì che, fino alla definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, il destinatario dell’invito non è tenuto a fornire i dati richiesti.

In definitiva, la sentenza fu cassata e il caso rinviato al Tribunale di Bari per una nuova decisione in linea con il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione.

Corte di cassazione, Sezione 1 Civile, ordinanza del 27 luglio 2023, n. 22874

La normativa

L’articolo 126-bis del Codice della Strada (cds) riguarda l’obbligo del proprietario di un veicolo di comunicare i dati del conducente in caso di violazione delle norme del codice della strada. Questa norma è stata introdotta per poter identificare e sanzionare il conducente responsabile di una determinata infrazione, in particolare quando il conducente al momento dell’infrazione non è stato fermato e identificato.

Le principali disposizioni dell’articolo 126-bis del Codice della Strada sono:

  • Obbligo di Comunicazione: Il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all’organo che ha accertato la violazione i dati identificativi e la copia della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione, se diverso dal proprietario.
  • Termini: La comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione.
  • Sanzione: Nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati del conducente o fornisca dati falsi, è prevista una sanzione pecuniaria. Il conducente, se identificato successivamente, è sanzionato per la violazione originaria, mentre il proprietario è sanzionato per la mancata comunicazione o per la comunicazione di dati falsi.
  • Punti dalla Patente: Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista anche la decurtazione di punti dalla patente di guida del proprietario del veicolo.

La decisione

L’ordinanza emessa dalla Corte di cassazione, ha ad oggetto la disciplina applicabile alla violazione dell’art. 126 bis del codice della strada, la quale riguarda la mancata comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione.

La vicenda ha avuto origine quando un cittadino ha ricevuto una contravvenzione dal Comune per non aver comunicato il nome del conducente responsabile di una violazione dell’art. 142 del codice della strada, relativo al superamento del limite di velocità. Inizialmente, il Giudice di Pace di Ancona ha accolto l’opposizione annullando il verbale. Tuttavia, successivamente, il Tribunale in appello ha rovesciato questa decisione, rigettando l’opposizione.

L’utente della strada ha quindi proposto un ricorso per cassazione, sostenendo che il verbale era illegittimo e che aveva fornito i dati della persona alla guida al momento della violazione, oltre ad altri motivi.

La Corte di cassazione ha evidenziato un contrasto nella giurisprudenza relativo alla relazione tra la violazione dell’art. 126 bis e il verbale originale di contestazione. Da un lato, alcune decisioni precedenti sostengono che la sanzione per la mancata comunicazione dei dati del conducente rimane valida anche se il verbale originale viene annullato. Dall’altro, ci sono decisioni che suggeriscono il contrario.

Pertanto essendosi in presenza di un contrasto interno alla giurisprudenza della sezione si è reso opportuno il rinvio della causa alla pubblica udienza per l’approfondimento della questione.