Corte di cassazione, Sezione 1 Civile, ordinanza del 27 luglio 2023, n. 22874

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La normativa

L’articolo 126-bis del Codice della Strada (cds) riguarda l’obbligo del proprietario di un veicolo di comunicare i dati del conducente in caso di violazione delle norme del codice della strada. Questa norma è stata introdotta per poter identificare e sanzionare il conducente responsabile di una determinata infrazione, in particolare quando il conducente al momento dell’infrazione non è stato fermato e identificato.

Le principali disposizioni dell’articolo 126-bis del Codice della Strada sono:

  • Obbligo di Comunicazione: Il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all’organo che ha accertato la violazione i dati identificativi e la copia della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione, se diverso dal proprietario.
  • Termini: La comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione.
  • Sanzione: Nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati del conducente o fornisca dati falsi, è prevista una sanzione pecuniaria. Il conducente, se identificato successivamente, è sanzionato per la violazione originaria, mentre il proprietario è sanzionato per la mancata comunicazione o per la comunicazione di dati falsi.
  • Punti dalla Patente: Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista anche la decurtazione di punti dalla patente di guida del proprietario del veicolo.

La decisione

L’ordinanza emessa dalla Corte di cassazione, ha ad oggetto la disciplina applicabile alla violazione dell’art. 126 bis del codice della strada, la quale riguarda la mancata comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione.

La vicenda ha avuto origine quando un cittadino ha ricevuto una contravvenzione dal Comune per non aver comunicato il nome del conducente responsabile di una violazione dell’art. 142 del codice della strada, relativo al superamento del limite di velocità. Inizialmente, il Giudice di Pace di Ancona ha accolto l’opposizione annullando il verbale. Tuttavia, successivamente, il Tribunale in appello ha rovesciato questa decisione, rigettando l’opposizione.

L’utente della strada ha quindi proposto un ricorso per cassazione, sostenendo che il verbale era illegittimo e che aveva fornito i dati della persona alla guida al momento della violazione, oltre ad altri motivi.

La Corte di cassazione ha evidenziato un contrasto nella giurisprudenza relativo alla relazione tra la violazione dell’art. 126 bis e il verbale originale di contestazione. Da un lato, alcune decisioni precedenti sostengono che la sanzione per la mancata comunicazione dei dati del conducente rimane valida anche se il verbale originale viene annullato. Dall’altro, ci sono decisioni che suggeriscono il contrario.

Pertanto essendosi in presenza di un contrasto interno alla giurisprudenza della sezione si è reso opportuno il rinvio della causa alla pubblica udienza per l’approfondimento della questione.