Qual è l’oggetto della tutela?
Quando parliamo di diritto all’immagine, dobbiamo innanzitutto individuare l’oggetto della tutela:
- ad essere tutelato è infatti il diritto della persona che la propria immagine non venga divulgata, esposta o comunque pubblicata senza il suo consenso e fuori dai casi previsti dalla legge: “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa” (art 96 Legge sul Diritto d’Autore).
Per il mero scatto della fotografia non è necessario il consenso della persona ritratta.
È necessario se, invece, si vuole divulgare lo scatto (su social network, su carta stampata, su siti internet, per finalità promozionali).
Tali argomentazioni valgono anche per i clic video, insomma, per qualsiasi supporto che contenga il bene tutelato: l’immagine.
Il consenso andrà richiesto alla persona della quale si vuole diffondere l’immagine, mediante l’espressione di un assenso conosciuto con il termine “liberatoria”.
Liberatoria non è un termine giuridico (non è infatti menzionato nella normativa che disciplina il diritto d’autore) ma viene utilizzato per identificare il contratto di uso / utilizzo della propria immagine.
In generale, il protagonista dello scatto o della clip video “rilascia la liberatoria” ovvero conferisce a colui che ha eseguito la fotografia o la registrazione la possibilità di utilizzare, nelle modalità convenute tra le parti, la propria immagine.
La liberatoria non deve avere forma scritta ai fini della validità. È necessario però che chi ha la necessità di ottenerla sia in grado di provarne l’esistenza per difendersi da eventuali obiezioni:
- uno stratagemma sarà, ad es., la registrazione di un breve assenso prima di iniziare una ripresa video;
- un’altra modalità potrà essere, in caso di organizzazione di un evento per cui non é prevista alcuna modalità di iscrizione, l’invitare i partecipanti, all’entrata della sala, a dare lettura di un’informativa. Essa dovrà specificare che varcando la soglia il soggetto esprimerà implicitamente il consenso ad essere ritratto ed all’utilizzo delle immagini e videoriprese.
La liberatoria è necessaria per ogni soggetto la cui immagine viene “catturata”?
No. Essa è necessaria in tutti i casi in cui la persona è oggettivamente riconoscibile.
È molto importante questa distinzione. Esempi di soggetto riconoscibile sono, oltre al classico ritratto al volto, gli scatti di un tatuaggio o di una cicatrice che risulta visibile solo in una persona.
In tutti i casi in cui il soggetto non possa essere ritenuto riconoscibile da chi veda l’immagine, lo stesso non può, sulla stessa, vantarne diritti che ne limitino la diffusione.
Ci sono delle eccezioni?
La Legge sul Diritto d’Autore prevede delle eccezioni al diritto della persona a che la propria immagine non venga divulgata, esposta o comunque pubblicata senza il suo consenso: le immagini che riguardano eventi svoltisi in pubblico, gli eventi di interesse pubblico, la notorietà della persona ritratta.
Nel caso di “eventi di interesse pubblico” il diritto all’immagine della persona ritratta viene a cedere il passo al diritto, ritenuto predominante, all’informazione e alla cronaca. Bisogna tuttavia considerare che un evento non ha un interesse pubblico per sempre: il diritto all’informazione può venire meno trascorso un certo periodo di tempo. Il diritto di utilizzare il ritratto senza consenso è limitato temporalmente a tale durata, finché cioè c’è ancora interesse a parlarne e a divulgarlo.
Tale eccezione non può essere stabilita a priori ma è necessario valutare il singolo caso concreto.
Ad esempio, una conferenza organizzata dall’Ordine degli Avvocati su una novità normativa potrà avere un interesse pubblico. Lo stesso sarà però molto limitato nel tempo e peraltro limitato alla cerchia di professionisti del settore.
La normativa privacy
Essendo l’immagine di una persona identificabile un dato personale, il conseguente trattamento (come la diffusione) deve rispettare anche tale normativa.
Per questo è importante fornire, nel richiedere la liberatoria, un’Informativa privacy idonea: le sue principali caratteristiche saranno la chiarezza e la completezza nella descrizione delle attività che chi la fornisce effettuerà sul dato personale (nel nostro caso, l’immagine).
Le sanzioni
L’articolo 10 del codice civile disciplina l’abuso dell’immagine altrui: impone il risarcimento dei danni e la cessazione dell’abuso da parte di colui che espone o pubblica l’immagine:
- fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione sono consentite dalla legge
- o con pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona stessa o dei congiunti.
Ai fini del risarcimento di tipo patrimoniale, riveste ruolo fondamentale la notorietà del soggetto. La persona deve, infatti, essere in grado di trarre vantaggi di tipo patrimoniale dall’utilizzo della propria immagine, comportando l’uso non autorizzato da parte di terzi un danno qualificabile come lucro cessante (prezzo del consenso e prezzo dell’immagine).
Ciò non sta a significare che la diffusione non autorizzata a fini commerciali dell’immagine di persona non nota possa ritenersi lecita, ma rileva soltanto ai fini di una quantificazione della somma risarcibile. In caso di diffusione non autorizzata dell’immagine di persona non nota, il soggetto danneggiato avrà in ogni caso diritto di adire l’autorità giudiziaria:
- per l’accertamento dell’illiceità del comportamento del terzo;
- per ottenere la cessazione della diffusione dell’immagine;
- per il risarcimento del danno esistenziale e del danno morale qualora l’illecito commesso integri anche gli estremi di un reato.
Restano salve le quantificazioni del danno eventualmente valutabili dall’Autorità Garante per la privacy per l’ulteriore elemento del trattamento illecito di dati personali.