Nota a sentenza n. 71/2024 del 15.04.2024 – Giudice di Pace di Belluno – presupposti per la violazione dell’art. 126bis C.d.S.

La sentenza del Giudice di Pace di Belluno esaminata tocca una questione particolarmente rilevante nell’ambito della giurisprudenza legata al Codice della Strada, in particolare all’articolo 126-bis del Codice della Strada che si occupa della comunicazione dei dati del conducente. La problematica principale che emerge è relativa alla tempistica e alle condizioni in cui tale obbligo deve essere soddisfatto, soprattutto in relazione al contesto di un verbale precedentemente contestato e poi annullato.

Fondamento della decisione: La decisione del Giudice di Pace si basa sul presupposto che, se un verbale di infrazione viene annullato, si annulla di conseguenza anche ogni obbligo dipendente da quello, come l’obbligo di comunicare i dati del conducente. Questo perché il verbale annullato non può più costituire un fondamento legittimo per richiedere o sanzionare la mancata comunicazione dei dati del conducente. La sentenza si riallaccia strettamente a un principio di logica giuridica dove non si può pretendere il rispetto di un obbligo derivante da un atto che non ha più efficacia legale.

Precedenti e orientamenti giurisprudenziali: La sentenza fa riferimento a vari precedenti della Corte di Cassazione che hanno trattato la questione, dimostrando come la materia sia stata oggetto di interpretazioni diverse nel tempo. In particolare, cita la sentenza della Cassazione n. 20974 del 2014, la quale pone l’accento sulla condizionalità dell’obbligo di comunicazione dei dati alla definitività del procedimento relativo al verbale di infrazione originario. Questo orientamento è stato ulteriormente rafforzato dalla sentenza n. 24012 del 3 agosto 2022 della Corte di Cassazione, che ha consolidato l’interpretazione secondo cui l’obbligo di comunicazione si riattiva solo dopo la conclusione di eventuali procedimenti giurisdizionali o amministrativi con esito sfavorevole per il ricorrente. Dirimente la pronuncia n. 3022 dell’1.2.2024.

Ruolo della Corte Costituzionale: Viene anche citato un rilevante intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 27/2005) che sottolinea la necessità che i procedimenti giurisdizionali o amministrativi siano definiti prima che possa essere esercitata qualsiasi pressione per la comunicazione dei dati del conducente, ulteriormente sostenendo l’idea che gli obblighi amministrativi debbano rispettare l’esito di tali procedimenti.

Implicazioni della sentenza: Questa sentenza porta chiarezza in un ambito precedentemente caratterizzato da un’incertezza interpretativa, offrendo un sostegno solido a quei soggetti che si trovano a contestare verbali di infrazione precedentemente notificati. La decisione enfatizza l’importanza di un approccio giuridico che rispetti i diritti dei cittadini alla contestazione efficace degli atti amministrativi, e preserva la coerenza e la logica del sistema normativo relativo al Codice della Strada.

In conclusione, il Giudice di Pace, appoggiandosi su solide basi giurisprudenziali, ha emesso una sentenza che non solo risolve il caso specifico, ma orienta anche futuri casi simili, stabilendo un precedente chiaro sul come debbano essere trattati gli obblighi di comunicazione dei dati del conducente in situazioni dove il verbale di infrazione originario viene annullato.

Corte di cassazione, Sezione 1 Civile, ordinanza del 27 luglio 2023, n. 22874

La normativa

L’articolo 126-bis del Codice della Strada (cds) riguarda l’obbligo del proprietario di un veicolo di comunicare i dati del conducente in caso di violazione delle norme del codice della strada. Questa norma è stata introdotta per poter identificare e sanzionare il conducente responsabile di una determinata infrazione, in particolare quando il conducente al momento dell’infrazione non è stato fermato e identificato.

Le principali disposizioni dell’articolo 126-bis del Codice della Strada sono:

  • Obbligo di Comunicazione: Il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all’organo che ha accertato la violazione i dati identificativi e la copia della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione, se diverso dal proprietario.
  • Termini: La comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione.
  • Sanzione: Nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati del conducente o fornisca dati falsi, è prevista una sanzione pecuniaria. Il conducente, se identificato successivamente, è sanzionato per la violazione originaria, mentre il proprietario è sanzionato per la mancata comunicazione o per la comunicazione di dati falsi.
  • Punti dalla Patente: Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista anche la decurtazione di punti dalla patente di guida del proprietario del veicolo.

La decisione

L’ordinanza emessa dalla Corte di cassazione, ha ad oggetto la disciplina applicabile alla violazione dell’art. 126 bis del codice della strada, la quale riguarda la mancata comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione.

La vicenda ha avuto origine quando un cittadino ha ricevuto una contravvenzione dal Comune per non aver comunicato il nome del conducente responsabile di una violazione dell’art. 142 del codice della strada, relativo al superamento del limite di velocità. Inizialmente, il Giudice di Pace di Ancona ha accolto l’opposizione annullando il verbale. Tuttavia, successivamente, il Tribunale in appello ha rovesciato questa decisione, rigettando l’opposizione.

L’utente della strada ha quindi proposto un ricorso per cassazione, sostenendo che il verbale era illegittimo e che aveva fornito i dati della persona alla guida al momento della violazione, oltre ad altri motivi.

La Corte di cassazione ha evidenziato un contrasto nella giurisprudenza relativo alla relazione tra la violazione dell’art. 126 bis e il verbale originale di contestazione. Da un lato, alcune decisioni precedenti sostengono che la sanzione per la mancata comunicazione dei dati del conducente rimane valida anche se il verbale originale viene annullato. Dall’altro, ci sono decisioni che suggeriscono il contrario.

Pertanto essendosi in presenza di un contrasto interno alla giurisprudenza della sezione si è reso opportuno il rinvio della causa alla pubblica udienza per l’approfondimento della questione.