MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DECRETO 24 ottobre 2023, n. 150 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (23G00163) (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2023)
Il Decreto sopra citato, in attuazione della c.d. Riforma Cartabia, introduce alcune novità in merito alla mediazione. In particolare all’art. 28 disciplina le indennità e spese per il primo incontro. Di seguito una sua sintesi:
Obbligo di pagamento: Le parti devono versare un’indennità e spese vive all’organismo di mediazione.
Composizione dell’indennità: Include spese di avvio e spese di mediazione (compenso del mediatore).
Spese vive: Costi per convocazione, sottoscrizione digitale (se manca firma digitale della parte) e rilascio copie documenti.
Spese di avvio:
€ 40,00: liti fino a € 1.000,00
€ 75,00: liti da € 1.000,01 a € 50.000,00
€ 110,00: liti oltre € 50.000,00 o indeterminato
Spese di mediazione:
€ 60,00: liti fino a € 1.000 o valore indeterminabile basso
€ 120,00: liti da € 1.000,01 a € 50.000,00 o valore indeterminabile medio
€ 170,00: liti oltre € 50.000,00 o valore indeterminabile alto
Incontro senza conciliazione: Si pagano solo gli importi dei commi 4 e 5.
Incontro con conciliazione: Si pagano ulteriori spese secondo l’articolo 30, comma 1.
Riduzione spese: Se la mediazione è obbligatoria o richiesta dal giudice, l’indennità e le ulteriori spese sono ridotte di un quinto.