I condomini devono partecipare alle spese di abbattimento e reimpianto degli alberi ornamentali, anche se di proprietà esclusiva

Con una interessante e recente pronuncia resa in tema di ripartizione degli oneri condominiali, la Corte di Cassazione ha stabilito che le spese necessarie per l’abbattimento ed il reimpianto di alberi ad altro fusto, di proprietà esclusiva di uno solo dei condomini, debbano essere suddivise tra tutti i condomini se gli alberi concorrono a costituire in modo indissolubile il decoro architettonico dell’edificio (ordinanza n. 22573/20).

La pronuncia della Suprema Corte ha preso le mosse da una lontana sentenza del 1994, in cui il Collegio aveva già osservato come le spese di potatura degli alberi, che pur insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino, debbano gravare su tutti i condomini allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso (Corte di Cassazione, sentenza n. 3666 del 18/04/1994).

Tale sentenza evidenziava come le piante di alto fusto possano formare oggetto, ad un tempo, di proprietà esclusiva e di comunione, fornendo utilità differenziate al proprietario del suolo e ai titolari delle unità immobiliari dell’edificio condominiale, in quanto componenti essenziali dell’estetica architettonica del fabbricato.

Il fondamento della partecipazione agli oneri condominiali, ai sensi degli artt. 1123 c.c. e segg. (il quale prevede che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”), non è infatti necessariamente correlato alla contitolarità del bene, bensì all’utilità che il bene stesso arreca alle singole unità immobiliari, indipendentemente dal regime di proprietà.

In conclusione, la giurisprudenza prevalente sembrerebbe non riconoscere valore dirimente alla circostanza che le piante siano di proprietà esclusiva di uno solo dei condomini, ritenendo che il valore estetico e ornamentale che aggiungono all’intero edificio sia tale da giustificare la ripartizione delle spese di potatura, abbattimento e reimpianto tra tutti coloro che, seppur non proprietari delle stesse, beneficino dell’abbellimento collegato all’esistenza di una lussureggiante vegetazione condominiale.

Videosorveglianza in condominio: quando è legittima

Accade spesso nella vita quotidiana che i proprietari di singole unità immobiliari condominiali decidano di installare sistemi di videosorveglianza finalizzati alla protezione della propria abitazione.

È intuibile come tale scelta possa creare dei dubbi circa la legittimità delle riprese così effettuate, specialmente nel caso in cui l’angolo visuale delle telecamere private non inquadri esclusivamente l’abitazione dell’interessato ma anche porzioni di immobili altrui o zone comuni di passaggio, come le scale condominiali o il pianerottolo. Infatti, l’attività di raccolta di informazioni personali di soggetti terzi compiuta attraverso le telecamere, di regola, dovrebbe essere svolta nei limiti e con le modalità imposte dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Al riguardo, è opportuno sottolineare come il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza non formi oggetto di legislazione specifica. Si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali: in particolare, la materia della videosorveglianza privata risulta attualmente disciplinata dal Codice della privacy (D. Lgs. 196/2003), così come modificato dall’entrata in vigore del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679), nonché da un provvedimento generale adottato nel 2010 del Garante della privacy e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010.

Il combinato disposto delle norme sopra citate ha creato un intricato sistema di tutele a beneficio della riservatezza dei singoli soggetti, i quali hanno diritto di conoscere come verranno raccolti e utilizzati i dati personali a loro riferibili. È quindi evidente che, nel caso in cui tali norme dovessero trovare effettiva applicazione anche all’attività di videosorveglianza privata, il soggetto interessato al posizionamento delle telecamere sarebbe tenuto a rispettare gli imponenti obblighi informativi e di conservazione dei dati imposti dalla legge, con cospicuo dispendio di tempo ed energie.

Se, da un lato, è indubbio che la ripresa di immagini a fini di sorveglianza rientri nella categoria di attività classificabili come trattamento di dati personali (e, quindi, disciplinate dalle norme in precedenza indicate), dall’altro lato è parimenti pacifico come le disposizioni poste a tutela della privacy non trovino applicazione nei casi in cui il trattamento dei dati personali venga effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività esclusivamente personale o domestico.

Infatti, l’art. 2 co. 2 lett. c) del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) esclude dal proprio ambito di applicazione tutti i casi in cui la raccolta di dati avvenga per finalità strettamente personali, ovvero senza una connessione con attività commerciali o professionali (Considerando n. 18 Regolamento UE 2016/679).

Parallelamente, l’art. 6.1 regolamento 2010 del Garante della Privacy chiarisce che il Codice della privacy non debba trovare applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi.

Nel concetto di trattamento dati a fini personali, specifica il Garante, può rientrare, ad esempio, l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all´interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).

Tuttavia, benché non trovi applicazione né la disciplina del Codice né del G.D.P.R., l’utilizzo di strumenti di ripresa visiva o sonora finalizzato all’indebito ottenimento di notizie o immagini attinenti alla vita privata delle persone integra gli estremi del reato di interferenze illecite nella vita privata, disciplinato e punti ai sensi dell’art. 615-bis c.p.

Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), il Garante della privacy, nella medesima disposizione sopra citata, ha ricordato come sia comunque opportuno che l´angolo visuale delle riprese sia limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l´accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l´abitazione di altri condomini (art. 6.1 co. 2).

Tuttavia, affinché le riprese della videosorveglianza possano integrare gli estremi della condotta punibile ai sensi dell’art. 615-bis c.p., è necessario che l’azione ripresa, svolgendosi in luoghi di privata dimora, non possa essere liberamente osservata da estranei se non ricorrendo a particolari accorgimenti (ad esempio cimici, registratori o telecamere nascoste). In tal caso, infatti, viene meno l’esigenza di tutela della vita privata della persona, la quale, compiendo determinate attività in luoghi esposti alla vista di estranei, accetta il rischio di veder compresso il proprio diritto alla riservatezza.

Di conseguenza, le videoriprese aventi ad oggetto comportamenti tenuti in spazi di pertinenza della abitazione di taluno ma di fatto non protetti dalla vista degli estranei, come quelli tenuti in prossimità di una finestra aperta o sulle scale condominiali, possono essere equiparate a registrazioni effettuate in luoghi esposti al pubblico e, pertanto, non sono idonee ad integrare gli estremi della condotta punibile ai sensi dell’art. 615-bis c.p.