Cass. civ. n. 2756/2023 – amministrazione di sostegno e capacità di agire

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La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, numero 2756/2023, registrata sotto il numero generale 27773/2023 e pubblicata il 02/10/2023, tratta di un caso di amministrazione di sostegno in corso di causa. La sentenza è stata presieduta dal dott. Felice Manna e la relazione è stata svolta dal consigliere Linalisa Cavallino.

Fatti di Causa: Il caso ha inizio con un atto di citazione notificato il 13.12.2000, dove il ricorrente dichiara di essere proprietario di un appartamento e di aver anticipato le spese per lavori di ristrutturazione urgenti a seguito di un sisma nel 1995, spese che non erano state rimborsate dalla convenuta. La convenuta si costituì in giudizio contestando la richiesta.

Durante il corso del giudizio, il processo fu interrotto perché la convenuta era stata nominata beneficiaria della amministratore di sostegno dal Tribunale di Roma con sentenza del 13.5.2005. Questo amministratore aveva il potere concorrente con la beneficiaria per quanto riguardava l’ordinaria amministrazione e la vita personale, mentre aveva potere sostitutivo per tutti gli altri atti.

Il processo fu riassunto e la convenuta si costituì con l’amministratore di sostegno. Il Tribunale di Lucera, con sentenza n.196/2009, rigettò la domanda dell’attore e lo condannò alla rifusione delle spese processuali.

Ricorso e Appello: Il ricorrente propose appello presso la Corte d’appello di Bari, con atto di citazione notificato il 30.6.2010.

Commento Tecnico: La sentenza in esame si concentra sulla procedura di amministrazione di sostegno in corso di causa civile. Dal punto di vista tecnico-giuridico, il caso solleva questioni relative alla gestione dei beni e degli interessi di una persona beneficiaria di un amministratore di sostegno, in particolare in relazione ai poteri di rappresentanza e di gestione dell’amministratore rispetto agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La sentenza del Tribunale di Roma che ha nominato l’amministratore di sostegno ha creato una situazione in cui i poteri dell’amministratore sono concorrenti o sostitutivi a quelli della beneficiaria, a seconda della natura dell’atto. Questo ha implicazioni significative per il proseguimento del processo civile, poiché determina chi ha la capacità di agire in giudizio e di compiere atti giuridici rilevanti per la causa.

Il caso evidenzia l’importanza di considerare lo status giuridico delle parti in un processo civile, in particolare quando una delle parti è soggetta a misure di protezione come l’amministrazione di sostegno.

In conclusione, la sentenza richiama l’attenzione sull’interazione tra le procedure di amministrazione di sostegno e il diritto processuale civile, sottolineando la necessità di un’attenta valutazione dei poteri e delle capacità processuali dell’amministratore di sostegno e del beneficiario.