Il contratto di locazione immobiliare, se non diversamente convenuto, include anche le pertinenze

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Con la sentenza Cassazione civile sez. II – 31/01/2019, n. 2976 la Corte ha ribadito che il contratto di locazione immobiliare, se non diversamente convenuto, include anche le pertinenze.

La pronuncia nel dettaglio ha ad oggetto la seguente vicenda.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato una sentenza precedente del Tribunale di Bologna che rigettava la domanda di nullità relativa a contratti di locazione stipulati con l’ACER per locali destinati ad autorimesse, ma che non avevano le caratteristiche necessarie per tale destinazione.
La Corte non ha ritenuto che questi locali fossero pertinenze delle abitazioni assegnate ai ricorrenti, poiché erano stati oggetto di contratti di locazione separati. Questa separazione era stata stabilita da una delibera dell’IACP.
La Corte ha anche escluso la nullità dei contratti per impossibilità dell’oggetto o per violazione di norme imperative, dato che i locali erano stati utilizzati come autorimesse dai conduttori sin dagli anni ‘60.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno presentato un ricorso basato su quattro motivi.
Nel primo motivo, i ricorrenti contestano l’esclusione del vincolo di pertinenzialità dei locali e sostengono che questi avrebbero dovuto essere considerati come pertinenze delle abitazioni.
Nel secondo motivo, si solleva la questione della mancanza delle caratteristiche tecniche dei locali per essere utilizzati come autorimesse, sostenendo che il contratto sarebbe nullo.
La Corte ha respinto entrambi i motivi, sottolineando che la destinazione a pertinenza può derivare dalla destinazione oggettiva o dalla destinazione operata dal proprietario. In questo caso, la separazione tra autorimesse e alloggi era stata chiaramente stabilita dall’IACP.
Nel terzo motivo, i ricorrenti hanno sollevato una questione relativa alla carenza di motivazione, ma il motivo è stato giudicato inammissibile.
Nel quarto motivo, i ricorrenti hanno contestato la decisione della Corte di non restituire il prezzo pagato per i locali. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese legali.

DECISIONE FINALE

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato i ricorrenti a pagare le spese legali. Inoltre, ha stabilito che i ricorrenti devono versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

 

Ciò premesso vale il seguente principio di diritto il contratto di locazione immobiliare, se non diversamente convenuto, include anche le pertinenze, con la conseguenza che la specifica esclusione del rapporto pertinenziale tra due porzioni immobiliari ad opera dell’originario proprietario di entrambe non consente di affermare la sussistenza del relativo vincolo, pur ove possa apparire ragionevole l’utilità della cosa accessoria rispetto a quella principale“.