L’immobile acquistato solo in parte con denaro altrui deve considerarsi di provenienza donativa?

L’art. 769 del codice civile definisce la donazione come “il contratto con il quale una parte, per puro spirito di liberalità, arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

Caratteristica fondamentale del contratto di donazione è dunque la presenza del cosiddetto animus donandi, ovvero la volontà e consapevolezza del donante di arricchire un altro soggetto per mezzo di un’elargizione spontanea, con lo scopo di soddisfare un interesse di natura non patrimoniale esistente in capo al disponente stesso.

Per contro, nel caso delle cosiddette donazioni indirette, la medesima finalità viene perseguita attraverso vari “stratagemmi” negoziali, che non implicano l’utilizzo del vero e proprio contratto di donazione di cui all’art. 769 c.c.

La distinzione tra le due tipologie di donazione è cruciale, atteso che solo in riferimento alla donazione diretta trovano applicazione alcune specifiche norme del codice civile (ad esempio, solo le donazioni dirette devono rivestire la forma dell’atto pubblico a pena di nullità).

Fermo quanto sopra esposto, il conferimento di denaro da parte di un soggetto per l’acquisto di un immobile da parte di un altro, tuttavia non sufficiente a sostenere l’intero costo dell’operazione di compravendita, può essere considerato una donazione? E, in caso di risposta affermativa, dovrebbe essere qualificata come donazione diretta o indiretta?

A ben vedere, infatti, la dazione di una somma di denaro inferiore al prezzo dell’immobile non sarebbe idonea a provocare l’arricchimento voluto dal donante, in quanto non sufficiente a permettere l’ingresso dell’immobile nel patrimonio del donatario.

Come tale, non sarebbe dunque idonea ad essere qualificata come donazione indiretta dell’immobile, data l’impossibilità, per il donatario, di acquisire l’immobile al proprio patrimonio con le sole somme corrisposte dal donante.

Tuttavia, la giurisprudenza prevalente accoglie una diversa soluzione, atta a ricondurre la dazione di una somma di denaro per l’acquisto di un immobile nell’alveo delle donazioni indirette.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10759/2019, ha infatti riconosciuto la possibilità che la liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare parte del prezzo di un immobile possa essere considerata tale laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme (ovvero, l’acquisto dell’immobile).

In questo specifico caso, l’oggetto della liberalità, che si qualificherà dunque come indiretta, deve essere identificato non nel denaro corrisposto dal disponente, ma nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante.