La Mediazione Civile e le Eccezioni alla Condizione di Procedibilità: Il Caso dei Procedimenti Possessori

La mediazione civile rappresenta uno strumento fondamentale nel panorama giuridico italiano, introdotto con l’obiettivo di offrire alle parti in controversia una via alternativa e più snella rispetto al tradizionale processo giudiziario. Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ha posto le basi normative per la regolamentazione di questa pratica, delineando i casi in cui la mediazione è obbligatoria e quelli in cui, invece, non lo è.

Uno degli aspetti più rilevanti del decreto riguarda la condizione di procedibilità. In sostanza, per alcune tipologie di controversie, prima di poter accedere al giudice, le parti sono obbligate a tentare una mediazione. Tuttavia, il legislatore ha previsto delle eccezioni a questa regola.

Nel dettaglio, l’articolo 5 comma 4 lettera d del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che la mediazione come condizione di procedibilità non è richiesta nei procedimenti possessori, almeno fino alla pronuncia dei provvedimenti previsti dall’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile.

Ma cosa significa in pratica? I procedimenti possessori sono quei procedimenti che riguardano la tutela del possesso di un bene, indipendentemente dal diritto di proprietà. Questi procedimenti hanno spesso un carattere d’urgenza, poiché mirano a tutelare una situazione di fatto che potrebbe essere compromessa dall’attesa dei tempi, spesso lunghi, della giustizia ordinaria.

Il riferimento all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile sottolinea ulteriormente questa urgenza: si tratta infatti dei provvedimenti provvisori che il giudice può adottare in attesa di una decisione definitiva sulla controversia.

In sintesi, la normativa sulla mediazione civile riconosce l’importanza di questo strumento come via alternativa al processo, ma al contempo evidenzia la necessità di garantire una tutela rapida ed efficace in determinate situazioni, come nel caso dei procedimenti possessori. Questa eccezione sottolinea l’attenzione del legislatore verso l’equilibrio tra la promozione della mediazione e la tutela dei diritti delle parti in controversia.

Pubblicato il Decreto 24 ottobre 2023 n. 150 – Mediazione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DECRETO 24 ottobre 2023, n. 150 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (23G00163) (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2023)

Il Decreto sopra citato, in attuazione della c.d. Riforma Cartabia, introduce alcune novità in merito alla mediazione. In particolare all’art. 28 disciplina le indennità e spese per il primo incontro. Di seguito una sua sintesi:

Obbligo di pagamento: Le parti devono versare un’indennità e spese vive all’organismo di mediazione.
Composizione dell’indennità: Include spese di avvio e spese di mediazione (compenso del mediatore).
Spese vive: Costi per convocazione, sottoscrizione digitale (se manca firma digitale della parte) e rilascio copie documenti.
Spese di avvio:
€ 40,00: liti fino a € 1.000,00
€ 75,00: liti da € 1.000,01 a € 50.000,00
€ 110,00: liti oltre € 50.000,00 o indeterminato
Spese di mediazione:
€ 60,00: liti fino a € 1.000 o valore indeterminabile basso
€ 120,00: liti da € 1.000,01 a € 50.000,00 o valore indeterminabile medio
€ 170,00: liti oltre € 50.000,00 o valore indeterminabile alto
Incontro senza conciliazione: Si pagano solo gli importi dei commi 4 e 5.
Incontro con conciliazione: Si pagano ulteriori spese secondo l’articolo 30, comma 1.
Riduzione spese: Se la mediazione è obbligatoria o richiesta dal giudice, l’indennità e le ulteriori spese sono ridotte di un quinto.