La questione dell’applicabilità del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) alle microimprese è un tema di rilevante interesse pratico, che richiede un’analisi attenta delle disposizioni normative e degli orientamenti giurisprudenziali. In linea generale, il Codice del Consumo è concepito per tutelare il “consumatore”, definito dall’art. 3, comma 1, lett. a) come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta“. Tale definizione esclude, di norma, gli enti e le società. Tuttavia, il legislatore ha progressivamente esteso alcune specifiche tutele anche alle microimprese, riconoscendo una loro potenziale posizione di debolezza contrattuale in determinati contesti.
1. Definizione di Microimpresa
Per comprendere l’ambito di applicazione, è fondamentale richiamare la definizione di “microimpresa” fornita dall’art. 18, comma 1, lett. d-bis) del Codice del Consumo. Sono considerate microimprese: “…le entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003“.
La parte che intende beneficiare delle tutele previste per le microimprese ha l’onere di dimostrare il possesso di tali requisiti dimensionali ed economici.
2. Estensione della Tutela in Materia di Pratiche Commerciali Scorrette
L’intervento normativo più significativo che ha esteso una parte del Codice del Consumo alle microimprese riguarda le pratiche commerciali scorrette. L’art. 19, comma 1, del Codice del Consumo, come modificato dalla Legge n. 27/2012, stabilisce: “Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.”
Da questa disposizione emerge chiaramente che:
- La disciplina generale sulle pratiche commerciali scorrette (artt. 20-27-quater Cod. Cons.) si applica anche ai rapporti tra professionisti e microimprese.
- Tuttavia, per quanto concerne specificamente la pubblicità ingannevole e la pubblicità comparativa illecita, la tutela per le microimprese è demandata in via esclusiva al D.Lgs. n. 145/2007.
La giurisprudenza ha confermato questa estensione limitata. Il Tribunale di Milano, ha ribadito che: “alle microimprese sono applicabili le sole disposizioni della Parte II, Titolo III del Codice del Consumo “Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali“ poichè all’art. 19 (“Ambito di applicazione”) si stabilisce che “1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese”.
Analogamente, il Tribunale di Perugia ha precisato che: “…la nozione di microimpresa di cui all’art. 18, sub d-bis del Codice del Consumo applicazione, come indicato dal successivo art. 19, esclusivamente nell’ambito delle pratiche commerciali scorrette…“. E ancora, il Tribunale di Latina ha sottolineato che: “se è vero che alle microimprese sono state estese le norme riservate ai consumatori per quanto riguarda la loro tutela in materia di pratiche ingannevoli ed aggressive di cui al titolo III del Codice del consumo, tuttavia, ciò non ha comportato l’applicabilità alle microimprese dell’intera disciplina del Codice…“.
3. Tutele del Consumatore NON Estese alle Microimprese
È cruciale comprendere che l’estensione operata dall’art. 19 Cod. Cons. è specifica e non comporta un’equiparazione generale della microimpresa al consumatore. Di conseguenza, importanti tutele previste per i consumatori rimangono inapplicabili alle microimprese.
- Foro del Consumatore: La giurisprudenza è costante nell’escludere che le microimprese possano beneficiare del foro speciale del consumatore (art. 33, comma 2, lett. u) e art. 66-bis Cod. Cons.). La Corte di Cassazione ha chiarito che: “…la norma che individua il foro del consumatore possa essere applicata solo in favore delle persone fisiche, con esclusione delle società di qualsiasi tipo… la legge n. 27 del 2012 non ha equiparato pienamente le microimprese alle persone fisiche, ma ha esclusivamente esteso alla microimprese la tutela avverso le pratiche commerciali scorrette e non contiene una norma espressa, necessaria, di estensione del foro speciale e inderogabile del consumatore in favore di una categoria di soggetti ad esso equiparati.” Questo principio è stato ribadito da numerose corti di merito.
- Clausole Vessatorie (artt. 33 ss. Cod. Cons.): Analogamente, la disciplina sulle clausole vessatorie contenuta negli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo non si applica ai contratti conclusi da microimprese. Tale disciplina presuppone un contratto tra un “consumatore” (persona fisica) e un “professionista”. Il Tribunale di Pavia ha statuito che: “…deve escludersi che siano applicabili al caso di specie gli artt. 33 e ss. del D. Lgs. 206/2005 per il semplice motivo che detti articoli non ricadono all’interno del Titolo III del D. Lgs. citato, le cui sole disposizioni risultano estese alle microimprese…“.
- Credito al Consumo (artt. 121 ss. T.U.B.): Anche la normativa sul credito al consumo, contenuta nel Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993) e richiamata dal Codice del Consumo, non è estensibile alle microimprese. L’art. 121 T.U.B. definisce il “consumatore” come “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. La Corte d’Appello di Torino ha precisato che: “…a nulla rileva che l’art. 18 del Codice del Consumo definisca alla lettera d-bis) le “microimprese”… laddove tale definizione all’interno del Codice del Consumo non equivale alla equiparazione delle microimprese al consumatore in ogni ambito giuridico e, in particolare, in tema di credito al consumo.“.
4. Estensioni Specifiche in Normative Settoriali
Al di fuori del nucleo principale del Codice del Consumo, esistono normative di settore che prevedono specifiche tutele anche per le microimprese, assimilandole in certi contesti ai consumatori.
Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
Questo codice estende alle microimprese (nonché alle piccole imprese e organizzazioni senza scopo di lucro), a meno che non vi rinuncino espressamente, diverse tutele contrattuali e informative, tra cui:
- Obblighi di informazione precontrattuale e sintesi contrattuale (art. 98-quaterdecies, comma 2).
- Disposizioni sulla durata massima dei contratti (non superiore a 24 mesi, con almeno un’offerta con durata massima iniziale di 12 mesi) e sul diritto di recesso (art. 98-septiesdecies, comma 3).
- Regole sulle offerte di pacchetti di servizi (art. 98-undevicies, comma 4). L’art. 95, comma 6, prevede inoltre la possibilità per il Ministero di estendere alle microimprese, PMI e organizzazioni no-profit, misure relative a tariffe specifiche e sostegno a consumatori con disabilità.
Prescrizione Breve per Corrispettivi di Forniture (Legge n. 205/2017)
L’art. 1, comma 4, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto una prescrizione biennale per il diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico, applicabile non solo agli utenti domestici ma anche alle: “…microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’ articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo…“.
5. Ratio della Tutela Estesa e Conclusioni
La ratio dell’estensione di alcune tutele consumeristiche alle microimprese risiede nel riconoscimento della loro possibile “debolezza” strutturale ed economica nei confronti di professionisti più grandi e organizzati, specialmente in relazione a pratiche commerciali potenzialmente aggressive o poco trasparenti. Tuttavia, come ampiamente dimostrato dalla giurisprudenza, tale estensione non implica una piena equiparazione della microimpresa al consumatore-persona fisica. Le società, anche se microimprese, mantengono la loro natura di soggetti che agiscono nell’esercizio di un’attività economica e, pertanto, non possono beneficiare automaticamente di tutte le protezioni previste per chi agisce per scopi puramente personali ed estranei alla professione.
In sintesi, il Codice del Consumo si applica alle microimprese:
- Direttamente e in via generale, per quanto riguarda la disciplina delle pratiche commerciali scorrette (Titolo III della Parte II del Codice del Consumo), con la specificazione che per la pubblicità ingannevole e comparativa illecita la tutela è fornita in via esclusiva dal D.Lgs. n. 145/2007.
- Non si applica, invece, per istituti cardine della tutela consumeristica quali il foro del consumatore e la disciplina delle clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33 ss. Cod. Cons., né per il credito al consumo.
- Specifiche tutele possono essere estese alle microimprese da normative di settore, come avviene nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche, o in materia di prescrizione dei corrispettivi per le forniture energetiche e idriche.
L’applicazione di una specifica tutela del Codice del Consumo o di normative affini a una microimpresa deve, quindi, essere attentamente vagliata caso per caso, verificando l’esistenza di un’espressa previsione normativa che consenta tale estensione.