Illegittimità delle sanzioni per eccesso di velocità rilevate con autovelox non omologato: analisi dell’ordinanza della Cassazione n. 1322/2025

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La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 1322/2025 pubblicata il 14.05.2025, ha affrontato nuovamente la questione della legittimità delle sanzioni amministrative per violazioni dei limiti di velocità accertate mediante dispositivi autovelox non omologati, fornendo importanti chiarimenti sull’orientamento giurisprudenziale in materia.

Il caso esaminato

Il caso trae origine dall’impugnazione di tredici verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada, emessi per superamento dei limiti di velocità rilevato tramite autovelox. Il ricorrente contestava la legittimità degli accertamenti, sostenendo che l’apparecchiatura utilizzata, sebbene approvata e sottoposta a taratura periodica, non fosse stata omologata. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale avevano respinto le doglianze, ritenendo sufficiente l’approvazione e la taratura periodica.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato i verbali. La Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato.

Orientamento della Cassazione sull’omologazione e approvazione

La Cassazione ha chiarito che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada) e dall’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992). La Corte ha evidenziato che si tratta di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.

Rilevanza della taratura

La Corte ha inoltre precisato che l’esistenza o meno della taratura annuale dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità è cosa diversa e, in rapporto alle difese del soggetto sanzionato, recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l’apparecchiatura “autovelox” sia stata (altresì, approvata e) “omologata”.

Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione n. 1322/2025 pubblicata il 14.05.2025 conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di autovelox, ribadendo la necessità dell’omologazione degli strumenti di rilevazione della velocità ai fini della legittimità delle sanzioni irrogate. L’omessa omologazione, pertanto, costituisce un vizio che inficia l’accertamento, rendendo illegittima la sanzione, anche in presenza di approvazione e taratura periodica dell’apparecchio.